4CLegal

In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners ha attivato una task force con lo scopo di analizzare le plurime tematiche scaturite dall’attuale contesto emergenziale. A tal fine, la task force ha ritenuto di predisporre, in favore dei clienti dello Studio, una guida contenente indicazioni operative finalizzate a gestire le emergenze e ad orientare i comportamenti delle aziende che sono tenute a garantire la continuità operativa dei propri servizi nel rispetto della normativa applicabile, la cui violazione, in alcuni casi, può comportare delle conseguenze anche di natura penale.

Con sentenza pubblicata lo scorso 7 febbraio la V Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che CDP Investimenti SGR S.p.A. è un organismo di diritto pubblico, come tale soggetto alle regole dell’evidenza pubblica nella scelta del contraente di un appalto di lavori e alla giurisdizione amministrativa esclusiva. ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. per le relative controversie.

Con sentenza pubblicata in data 30 gennaio, la II Sezione della Corte di Giustizia UE ha affermato che l’esclusione di un operatore economico da una procedura di affidamento di appalto pubblico per violazione da parte di un suo subappaltatore di obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, non può essere comminata automaticamente ma deve essere preceduta da una valutazione della gravità della violazione e della affidabilità dell’operatore, in conformità all'art. 57 parr. 4 e 6 della direttiva 2014/24/UE ed al principio di proporzionalità.

Nelle due sentenze del 22 gennaio 2020 rese nelle cause C-175/18 e C-178/18, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la sussistenza del diritto di accesso di cui al Regolamento n. 1049/2001 a documenti presentati nell'ambito di domande di autorizzazione all'immissione in commercio (“AIC”), che nel...

Con sentenza pubblicata il 27 novembre 2019 la Quinta Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato che la normativa nazionale prevista dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 contrasta con la Direttiva 2004/18/CE e con i principi generali del diritto eurounitario nella parte in cui limita (i) al 30% la quota subappaltabile e (ii) al 20% il ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.

Con le linee guida 3/2019 (“Linee Guida”) lo European Data Protection Board (“EDPB”) ha fornito importanti indicazioni su come interpretare e applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in relazione al trattamento di dati personali mediante l’utilizzo di video devices.

Con sentenza n. 25 pubblicata il 29 luglio 2019 le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno affermato l’importante principio secondo cui il possesso da parte dei soci pubblici della maggioranza delle azioni e dei voti nel Consiglio di Amministrazione di una società non costituisce prova legale del “controllo pubblico” ai fini della qualifica di “società pubblica” e della conseguente assoggettabilità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.

Con la sentenza in epigrafe, la Grande Sezione della CGUE ha ritenuto che il consenso dell’utente di un sito Internet all’installazione di cookie per l’archiviazione di informazioni, o l’accesso a informazioni già archiviate, sul suo terminale non è validamente espresso quando l’utente ha dovuto deselezionare una casella già pre-selezionata.

Con sentenza pubblicata il 26 settembre 2019 la Quinta Sezione della Corte di Giustizia ha ritenuto che il limite quantitativo del 30% delle prestazioni subappaltabili, previsto dall’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (ante L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, cd. “Sbloccacantieri”) contrasta con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

Con sentenza del 5 settembre 2019, la decima sezione della Corte di Giustizia si è nuovamente pronunciata sul rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, dichiarando la non compatibilità con l’art. 1, par. 1, 3 comma, e par. 3, della direttiva 89/665/CEE di una disposizione normativa o di una prassi giurisprudenziale nazionale che, in presenza di ricorso principale e di ricorso incidentale cd. “escludente”, prevedano l’irricevibilità del ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse nel caso in cui (i) il ricorso incidentale venga accolto e (ii) i vizi dedotti nel ricorso principale non riguardino tutte le offerte presentate dagli altri concorrenti rimasti estranei al giudizio.

Con la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito “Direttiva”) è stato completato l’iter volto alla rifusione della Direttiva 2003/98/CE e alla introduzione della la nuova disciplina sull’apertura dei dati e il riutilizzo delle informazione nel settore pubblico.

Con le linee guida 3/2019 (“Linee Guida”) lo European Data Protection Board (“EDPB”) ha fornito importanti indicazioni su come interpretare e applicare le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) in relazione al trattamento di dati personali mediante l’utilizzo di video devices.

Il Garante ha approvato il Codice di Condotta elaborato dall’ANCIC, ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), per i trattamenti di dati personali effettuati nello svolgimento di servizi di informazione commerciale. Il Codice individua le misure e le best practices che le imprese del settore dovranno attuare per conformarsi alle disposizioni del GDPR e per garantire, nell’ottica del principio di accountability, una maggiore trasparenza nei rapporti commerciali a tutela degli interessati.

Con sentenza del 19 giugno 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato la non compatibilità con il diritto dell’Unione ed in particolare con l’art. 57, par. 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui preclude alla Stazione Appaltante di valutare le risoluzioni contrattuali sub judice pronunciate nei confronti di un operatore economico.

Con il documento in epigrafe, la Commissione Europea ha fornito alcuni chiarimenti e suggerimenti interpretativi sull’interazione tra il Regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell’UE, applicabile a decorrere dal 28 maggio scorso, e il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) (di seguito le “Linee Guida”).

Con la sentenza n. 621 del 29 maggio 2019 il TAR Piemonte si è pronunciato sulla ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di ammissione del RTI aggiudicatario oltre il termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 120, comma 2-bis c.p.a., facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nell'ordinanza depositata il 14 febbraio 2019, nella causa C-54/18.

Con ordinanza n. 13660 del 21 maggio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una causa avente ad oggetto l'annullamento di provvedimenti di applicazione di penali, previste nel capitolato speciale di appalto per l’esecuzione inadempiente degli obblighi in esso contenuti, emanati da un comune siciliano nei confronti della società affidataria provvisoria del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani del citato comune.

Con sentenza n. 8 pubblicata il 21 maggio 2019, l’Adunanza Plenaria ha individuato il criterio di selezione delle offerte da applicare agli appalti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera che abbiano al contempo caratteristiche standardizzate, quale il servizio di vigilanza antincendio oggetto del giudizio.

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2019, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (anche solo, "CGUE") si è pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione separata nell'offerta economica dei costi della manodopera e sulla sanabilità o meno di tale omissione mediante soccorso istruttorio.

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Decreto) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 ed è entrato in vigore il 19.4.2019.

Con ordinanza n. 3875 dell'8 febbraio 2019 la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il correntista ha diritto di ottenere un ordine di esibizione in corso di causa avente ad oggetto le scritture contabili della banca (es. estratti conto) avendo l’unico onere di provare l’esistenza del rapporto contrattuale, e dunque senza che gli possa essere opposta la mancata preventiva richiesta ex art. 119 Tub.

La Banca d'Italia ha pubblicato il 19 febbraio 2019 la comunicazione con cui, in vista della Brexit, ha invitato gli intermediari britannici (banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica abilitati a offrire i propri prodotti e servizi secondo le modalità previste dal diritto europeo con sede nel Regno Unito) operanti sul territorio nazionale - mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi, ovvero tramite agenti o soggetti convenzionati - a informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, evidenziando la necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia (incluse quelle riguardanti il recesso, la portabilità, le proposte di modifica unilaterale dei contratti alla clientela e la cessione dei rapporti).

Con la lettera di costituzione in mora del 24.1.2019 la Commissione europea richiama l’attenzione “sulla mancata conformità del quadro giuridico italiano alle direttive del 2014 in materia di contratti pubblici”.

Secondo la Commissione varie disposizioni del Codice dei contratti pubblici[1] (o “Codice”) e l’art. 16, comma 2-bis, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 non risultano conformi alle direttive 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 2014/25/UE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

Con sentenza del 10 gennaio 2019, n. 693, il Tribunale di Roma ha condannato Vimeo, noto provider di servizi audio-video, per aver consentito la riproduzione di contenuti tratti da programmi televisivi in violazione dei diritti di proprietà intellettuale spettanti al licenziatario senza aver effettuato i dovuti controlli mediante i mezzi tecnologici a sua disposizione (nella specie, “video fingerprinting”).