Legittima l’istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dal correntista in corso di causa senza aver preventivamente azionato il rimedio previsto dall’art. 119, comma 4, Tub. (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3875)

Legittima l’istanza ex art. 210 c.p.c. avanzata dal correntista in corso di causa senza aver preventivamente azionato il rimedio previsto dall’art. 119, comma 4, Tub. (Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3875)

Con ordinanza n. 3875 dell’8 febbraio 2019 la sesta sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il correntista ha diritto di ottenere un ordine di esibizione in corso di causa avente ad oggetto le scritture contabili della banca (es. estratti conto) avendo l’unico onere di provare l’esistenza del rapporto contrattuale, e dunque senza che gli possa essere opposta la mancata preventiva richiesta ex art. 119 Tub.Il principio, per la prima volta affermato dalla Cassazione con sentenza n. 11554/2017, trova ragione nella natura sostanziale, e non meramente processuale, del diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione.
Viene così disattesa l’opinione di parte della giurisprudenza che ritiene esplorativa l’istanza di esibizione documentale avente ad oggetto documenti che potrebbero previamente richiedersi a mezzo dell’istanza ex art. 119 Tub, osservando la Suprema Corte come la norma non preveda “nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra correntista e istituto di credito”. Diversamente, proseguono gli Ermellini, si negherebbe alla norma del Tub la sua funzione di essere uno dei più importanti strumenti di tutela riconosciuti dalla normativa di trasparenza in ambito bancario, e si “trasform(erebbe) uno strumento di protezione del cliente (…) in uno strumento di penalizzazione del medesimo”.

Cass., sez. VI, ordinanza n. 3875/2019

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