IP: approvata la proposta di direttiva sul Copyright (Risoluzione del 26 aprile 2019, P8_TA-PROV(2019)0231)

IP: approvata la proposta di direttiva sul Copyright (Risoluzione del 26 aprile 2019, P8_TA-PROV(2019)0231)

Dopo un tortuoso iter parlamentare, con la risoluzione in commento il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. Il testo approvato modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE e introduce alcune novità significative rispetto al quadro normativo vigente.

Nelle more della decisione da parte del Consiglio dell’Unione Europea, di seguito si riporta, senza alcuna pretesa di esaustività, una breve sintesi delle principali novità.

Test and data mining (art.4)

L’art. 4 della Direttiva prevede che gli Stati membri possano disporre un’eccezione o limitazione ai diritti riconosciuti agli autori, costitutori di banche dati, nonché ad artisti interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e pellicole per ampliare la possibilità riproduzione o estrazione di testo e dati effettuate da opere o altri materiali su cui si abbia legalmente accesso.

Meccanismo di negoziazione per l’accesso e la disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video on-demand (art. 13)

La Direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le parti che abbiano difficoltà nel perseguire un accordo per la messa a disposizione di opere audiovisive mediante servizi video on demand possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale o di mediatori.

Diritti di editori e autori sull’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico (art. 15)

All’art. 15 del testo approvato si prevede che vengano riconosciuti agli editori di giornali stabiliti in uno Stato membro dell’UE i diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui agli articoli 2 e 3, par. 2 della direttiva 2001/29 CE per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della norma:

  • gli utilizzi privati o non commerciali di tali pubblicazioni da parte di singoli utilizzatori;
  • i collegamenti ipertestuali (link);
  • l’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di tali pubblicazioni.

Rimangono impregiudicati i diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti sulle opere e sugli altri materiali inclusi in dette pubblicazioni. Qualora i diritti riconosciuti agli editori siano oggetto di licenza non esclusiva, la norma non può essere invocata per impedire l’utilizzo delle pubblicazioni da parte di altri utilizzatori titolari di licenza né, in ogni caso, per impedire l’utilizzo di opere o materiali non più coperti dalle tutele autoriali.

Riconoscimento di un equo compenso agli autori (art. 16)

L’art. 16 della Direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di prevedere che, qualora l’autore abbia trasferito o concesso i diritti all’editore mediante licenza, tale trasferimento potrà costituire la base giuridica su cui fondare il diritto dell’editore a una quota del corrispettivo previsto per gli utilizzi dell’opera tramite un’eccezione o una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

Responsabilità dei provider di servizi web per la condivisione di contenuti protetti (art. 17)

Ai sensi dell’art. 17 della Direttiva, il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online (es. hosting, cacher, ecc.), quando concede l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dagli utenti, compie un atto di “comunicazione al pubblico” o “messa a disposizione del pubblico” per il quale è necessaria l’autorizzazione del titolare dei diritti ai sensi dell’art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2001/29/CE, ad esempio mediante un accordo di licenza.

Tale autorizzazione dovrà includere anche gli atti compiuti dagli utenti dei servizi che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 3 della direttiva 2001/29/CE (es. artisti, interpreti, esecutori, organismi di diffusione televisiva, ecc.), qualora essi non agiscano su base commerciale o la loro attività non generi ricavi significativi.

In caso di violazione del suddetto obbligo di autorizzazione la direttiva esclude espressamente l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE per gli hosting provider (trasfusa in Italia nel D.lgs. n. 70/2003), anche sulla falsariga della recente giurisprudenza, nazionale ed europea, in tema di responsabilità degli hosting provider.

In assenza dell’autorizzazione il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online sarà quindi responsabile per la comunicazione o messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti salvo dimostri di:

  1. aver compito i massimi sforzi per ottenere l’autorizzazione;
  2. aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbia ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti; e in ogni caso,
  3. aver agito tempestivamente, una volta ricevuta una segnalazione sufficientemente motivata dai titolari dei diritti, per disabilitare l’accesso o rimuovere dal proprio sito web i contenuti oggetto di segnalazione e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente al punto che precede.

Per i “nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online” i cui servizi sono disponibili nell’UE da meno di 3 anni e abbiano un fatturato inferiore a 10 milioni di Euro sarà sufficiente dimostrare le circostanze di cui ai punti sub. (1) e (3).

La suddetta esenzione di responsabilità non opera, invece, con riferimento ai prestatori di servizi il cui scopo principale è quello di attuare o facilitare la pirateria in materia di diritto d’autore (Considerando 62).

Il rispetto degli obblighi di cui all’art. 17 dev’essere valutato secondo il principio di proporzionalità e, in ogni caso, in base alla tipologia, il pubblico, la dimensione del servizio, la tipologia di opere o materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo.

Per la condivisione online dei c.d. “meme” vengono estese le limitazioni o eccezioni in materia di citazioni, critica, rassegna nonché di utilizzo a scopo di caricatura, parodia e pastiche.

I provider, fermo restando un obbligo di adeguata informativa nei confronti dei titolari dei diritti dei contenuti condivisi ed escluso un obbligo generale di sorveglianza sugli stessi, sono tenuti a mettere a disposizione degli utenti adeguate procedure di reclamo e ricorso celere ed efficace in caso di controversie circa la disabilitazione dell’accesso o la rimozione di contenuti. Tali reclami dovranno essere trattati senza indebito ritardo e le relative decisioni sono soggette a verifica umana.

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire meccanismi di ricorso stragiudiziale per la risoluzione imparziale delle controversie, fatta salva la protezione giuridica offerta agli utenti dal diritto nazionale e la disponibilità di mezzi efficaci di ricorso giurisdizionale, anche al fine di far valere un’eccezione o limitazione al diritto d’autore e ai diritti ad esso connessi.

La Direttiva non incide sugli utilizzi legittimi dei contenuti protetti, quali quelli oggetto delle eccezioni o limitazioni previste dal diritto dell’UE, della cui esistenza gli utenti devono essere informati. La direttiva, inoltre, non implica l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, salvo quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE (c.d. “e-Privacy”) e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Equa remunerazione di autori e artisti (artt. da 18 a 23)

È stabilito il diritto a ricevere una rimunerazione adeguata e proporzionata per gli autori e artisti (interpreti ed esecutori) che concedono in licenza o trasferiscono i diritti esclusivi di sfruttamento economico di opere o altri materiali.

Ad essi è altresì garantito il diritto di ricevere, almeno una volta l’anno e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti o dei loro aventi causa, in particolare rispetto alle modalità di sfruttamento e a tutti i proventi generati e alla remunerazione dovuta. Tale diritto è garantito anche nei in caso di ulteriore cessione dei diritti in sub-licenza.

Infine, a determinate condizioni, agli autori e artisti che abbiano concesso in licenza o trasferito in esclusiva i propri diritti sull’opera o sui materiali protetti è riconosciuto il diritto di revoca, in tutto o in parte, della licenza o del trasferimento in caso di mancato sfruttamento.

Dal campo di applicazione degli articoli da 19 a 22 della direttiva sono espressamente esclusi gli autori di programmi per elaboratore ai sensi dell’art. 24 della direttiva 2009/42/CE.

Risoluzione 26 aprile 2019, P8_TA-PROV(2019)0231

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