Società pubbliche: per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico non è sufficiente la partecipazione pubblica maggioritaria (Corte dei Conti, Sezioni riunite, sentenza 29 luglio 2019, n. 25).

Società pubbliche: per l’attribuzione dello status di società a controllo pubblico non è sufficiente la partecipazione pubblica maggioritaria (Corte dei Conti, Sezioni riunite, sentenza 29 luglio 2019, n. 25).

Con sentenza n. 25 pubblicata il 29 luglio 2019 le Sezioni riunite della Corte dei Conti hanno affermato l’importante principio secondo cui il possesso da parte dei soci pubblici della maggioranza delle azioni e dei voti nel Consiglio di Amministrazione di una società non costituisce prova legale del “controllo pubblico” ai fini della qualifica di “società pubblica” e della conseguente assoggettabilità alle disposizioni del D.Lgs. n. 175/2016.
La pronuncia delle Sezioni Riunite trae origine dal ricorso di una società avverso una deliberazione della Sezione di Controllo della Corte che aveva qualificato la ricorrente come “società controllo pubblico” e come tale soggetta al D.Lgs. n. 175/2016 poiché i soci pubblici possedevano la maggioranza dei voti sia in assemblea che nel Consiglio di Amministrazione e potevano così condizionare l’andamento complessivo della gestione della società. Per questi motivi la Sezione di Controllo aveva ritenuto che la ricorrente, il cui Consiglio di amministrazione era composto da nove membri, avesse violato l’art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 secondo cui la gestione della società a controllo pubblico deve essere affidata ad un amministratore unico o, in via eccezionale e previa adozione di delibera motivata, ad un consiglio di amministrazione composto al massimo da cinque membri.
Le Sezioni riunite hanno accolto il ricorso affermando anzitutto che la nozione di controllo introdotta dal D.Lgs. n. 175/2016 non è distinta dal concetto di controllo civilistico di cui all’art. 2359 c.c. e che pertanto non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né desunta automaticamente da un “coordinamento di fatto” tra amministrazioni. Il controllo deve invece risultare esclusivamente da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determinino la capacità dei soci pubblici di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.
In concreto poi il Collegio ha escluso la sussistenza del cd. “controllo pubblico” poiché dall’analisi della struttura societaria emergeva in modo chiaro ed univoco che il socio privato concorreva in modo determinante alla governance della società.

Corte dei Conti_Sezioni riunite_sentenza n. 25/2019

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