20 Feb Banca d’Italia: gli intermediari con sede nel Regno Unito operanti in Italia dovranno rendere un’informativa alla clientela italiana sugli impatti della Brexit.
La Banca d’Italia ha pubblicato il 19 febbraio 2019 la comunicazione con cui, in vista della Brexit, ha invitato gli intermediari britannici (banche, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica abilitati a offrire i propri prodotti e servizi secondo le modalità previste dal diritto europeo con sede nel Regno Unito) operanti sul territorio nazionale – mediante succursali, in regime di libera prestazione di servizi, ovvero tramite agenti o soggetti convenzionati – a informare i propri clienti italiani in merito alle iniziative assunte e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere, evidenziando la necessità di assicurare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali e delle disposizioni che disciplinano la prestazione di attività riservate in Italia (incluse quelle riguardanti il recesso, la portabilità, le proposte di modifica unilaterale dei contratti alla clientela e la cessione dei rapporti).La comunicazione fornisce puntuali indicazioni, in linea con quanto chiesto dall’EBA, sulle informazioni minime che devono essere rese tempestivamente ai clienti al fine di assicurare un’ordinata, trasparente e corretta gestione dei rapporti in essere una volta compiuto il recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
In particolare gli intermediari citati dovranno fornire specifiche informazioni su:
– gli effetti sui contratti, anche a fronte di un’eventuale cessazione dell’attività;
– le conseguenze delle eventuali riorganizzazioni societarie connesse a “Brexit”, anche in relazione a eventuali cessioni di rapporti individuabili in blocco e/o di rami d’azienda;
– la possibilità di adire sistemi alternativi di risoluzione delle controversie;
– il regime di tutela dei depositanti, se rilevante.
Le comunicazioni ai clienti dovranno (i) essere scritte con un linguaggio chiaro e semplice, (ii) nella lingua scelta dal cliente nel contratto o in mancanza in quella del contratto, (iii) indicare i contatti a cui i clienti potranno rivolgersi per ottenere chiarimenti e/o assistenza (iv) nonché le informazioni aggiornate relative all’ufficio competente alla trattazione dei reclami.
Analoga informativa dovrà essere pubblicata sui siti degli intermediari.
Qualora siano prevedibili effetti rilevanti sulla continuità dei contratti o sui diritti dei clienti, gli intermediari dovranno informare tempestivamente la Banca d’Italia tramite appositi indirizzi di posta elettronica.
Banca d’Italia – Intermediari con sede nel Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica italiana: informativa alla clientela in Italia