19 Mar COVID-19: Linee Guida Operative
In considerazione dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del virus COVID-19, lo Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners ha attivato una task force con lo scopo di analizzare le plurime tematiche scaturite dall’attuale contesto emergenziale. A tal fine, la task force ha ritenuto di predisporre, in favore dei clienti dello Studio, una guida contenente indicazioni operative finalizzate a gestire le emergenze e ad orientare i comportamenti delle aziende che sono tenute a garantire la continuità operativa dei propri servizi nel rispetto della normativa applicabile, la cui violazione, in alcuni casi, può comportare delle conseguenze anche di natura penale.
Le indicazioni contenute all’interno della presente guida operativa, in particolare, raccolgono le indicazioni provenienti dal Legislatore e dalle Autorità di regolazione coinvolte nella gestione dell’emergenza epidemiologica, come da ultimo il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 cd. “Cura Italia”. A tal fine, il suo contenuto non può essere in alcun modo considerato alla stregua di un parere legale.
La presente guida, inoltre, è suscettibile di essere modificata in considerazione della rapida evoluzione del contesto normativo-regolamentare legato alla diffusione del COVID-19.
COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE
È confermata la possibilità di spostamento dei dipendenti per comprovate esigenze lavorative. Con il DPCM del 9 marzo, le misure previste dall’art. 1 del DPCM dell’8 marzo sono state estese a tutto il territorio nazionale.
L’ordinanza della Protezione Civile presso la PCM n. 646 dell’8 marzo 2020 ha chiarito che il divieto di spostamento previsto all’art. 1, comma 1, lettera a) del DPCM “non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.” Secondo la direttiva del Ministero dell’Interno alla singola persona fisica potrà essere richiesto di fornire un’autodichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000 sulle ragioni dello spostamento. Il Viminale ha aggiornato il modello di autodichiarazione nel quale ora è richiesto di dichiarare anche di non di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19.
Sul piano operativo Assolombarda Confindustria Emilia e ANCE hanno precisato che nelle “comprovate esigenze lavorative” debbano ricondursi tutte quelle attività non ovviabili ricorrendo a smart working o alla particolare natura dell’attività che richiede per la prosecuzione aziendale la presenza del personale, fermo restando l’adozione da parte del lavoratore e dell’azienda di tutte le misure precauzionali. Su richiesta delle Autorità di pubblica sicurezza i dipendenti potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo come (i) badge o tesserino di identificazione aziendale; (ii) cedolino paga; (iii) che attesti la motivazione esclusivamente lavorativa dei suoi spostamenti diurni nei giorni feriali verso la sede aziendale, da esibire il caso di controlli.
ISTRUZIONI E STRUMENTI DA FORNIRE AI DIPENDENTI
L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, è tenuta a informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.
In ragione dell’accresciuto livello del contagio da COVID-19 e di allerta nazionale si suggerisce di integrare le istruzioni già fornite ai dipendenti con le seguenti:
– invitare tutti i lavoratori che presentano sintomi respiratori e/o febbre o che vivono a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi o che siano entrati a contatto con soggetti malati di COVID-19 anche in assenza di correlazione con zone a rischio epidemiologico a non partire per recarsi presso i luoghi di lavoro senza aver preventivamente informato il Datore di Lavoro e contattare i numeri regionali attivi (disponibili qui);
– invitare i dipendenti a rimanere tassativamente presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
– informare i dipendenti di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
– informare i dipendenti circa l’impegno di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
– inviare ai lavoratori il modello di autodichiarazione fornito dal Viminale e aggiornato il 17.03.2020 da esibire alle Autorità in caso di controllo durante gli spostamenti per recarsi presso i luoghi di lavoro;
– fornire i dipendenti di mascherine e soluzione idroalcolica per mani da usare dopo ogni contatto con materiali e persone;
– invitare i dipendenti ad utilizzare sia negli spostamenti che all’interno dei luoghi di lavoro le mascherine e soluzione idroalcolica per mani da usare dopo ogni contatto con materiali e persone
– invitare i dipendenti ad evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi, contatti fisici;
– invitare i dipendenti a rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) nei luoghi di lavoro;
– invitare i dipendenti ad accedere agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. sala caffè, aree fumatori), sulla base di un ristretto numero di accessi contemporanei preventivamente individuato e comunicato e invitando i dipendenti a rispettare il “criterio di distanza droplet” (almeno 1 metro di separazione tra i presenti) nei suddetti locali;
– invitare i dipendenti ad evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori e/o febbre o che vivono a stretto contatto con persone che presentano gli stessi sintomi o che siano entrati a contatto con soggetti malati di COVID-19 anche in assenza di correlazione con zone a rischio epidemiologico senza adottare opportune precauzioni, e qualora ciò avvenga ad informarne comunque il Datore di Lavoro (NB per tutela della riservatezza, fare attenzione a non rivelare i dati del soggetto coinvolto).
Il Decreto Legge “Cura Italia” dedica specifiche previsioni al fine di favorire e incentivare le imprese al reperimento di mascherine ed altri strumenti per la sicurezza dei dipendenti. In particolare all’art. 43 è previsto che entro il 30 aprile 2020 l’INAIL trasferisca ad Invitalia 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, al fine di consentire la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi. È poi riconosciuto a professionisti e imprese, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19 e le connesse difficoltà di reperimento dei dispositivi di protezione, il Decreto consente, inoltre, la produzione, l’importazione e l’immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni, previo invio all’Istituto Superiore di Sanità e all’INAIL di un’autocertificazione, sulle caratteristiche tecniche dei prodotti e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, che sarà oggetto di valutazione da parte dei due enti coinvolti. Per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, anche se prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.
MODALITÀ DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE: SMART WORKING, TURNAZIONE, TRASFERTE
Ai sensi dell’art. 1, co. 1, n. 7) del DPCM 11 marzo 2020 e limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
– disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working[1], o comunque a distanza;
– procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
– assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
– utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
– utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (PAR, ROL, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
– nel caso l’utilizzo degli istituti precedenti non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
– sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 91 del Decreto Cura Italia, l’adozione delle predette misure di contenimento, adottate nel contesto dell’attuale stato emergenziale, è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA E SPOSTAMENTI INTERNI
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Si suggerisce di favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.
Dovrebbero essere sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. Qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, è comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).
GESTIONE DI CASI SOSPETTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Per una corretta individuazione degli strumenti di identificazione e di pre e post-profilassi rinviamo alle Circolari del Ministero della Salute del 22.02.2020 e del 27.02.2020.
Sul piano pratico segnaliamo le istruzioni operative fornite dall’ATS Insubria per la gestione dei “casi sospetti” e diffuse da Assolombarda.
Va tenuto presente che i lavoratori hanno l’obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e che i datori di lavoro “devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa” (v. comunicato Garante Privacy del 2.3.2020).
Come indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” qualora una persona presente in azienda sviluppasse febbre e sintomi di infezione respiratoria (es. tosse), dovrà dichiararlo immediatamente all’ufficio del personale. L’Azienda dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, e immediatamente a avvertire le autorità sanitarie competenti ai numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Sarebbe opportuno pertanto sensibilizzare i lavoratori ad adempiere a questi oneri informativi.
CASO 1: LAVORATORE SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO DI COVID-19
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di COVID-19, solitamente è già noto all’Azienda Sanitaria ed è posto in isolamento domiciliare.
Potrebbe però rilevarsi la presenza di un caso sospetto, come ad esempio:
– lavoratore con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) e per il quale si hanno notizie certe, nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, di viaggi in Cina o di permanenza in uno dei comuni identificati nella ex “zona rossa”.
– lavoratore che ha frequentato personalmente una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19 o che è entrato in stretto contatto con soggetti affetti da COVID-19.
In tal caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione all’Azienda Sanitaria secondo i protocolli normativi stabiliti.
Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:
– evitare contatti ravvicinati con il soggetto malato;
– fornirlo di una mascherina di tipo chirurgico;
– lavarsi accuratamente le mani, prestando anche attenzione alle superfici corporee che sono eventualmente venute a contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine e feci) del malato;
– far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utilizzati. Il sacchetto sarà smaltito con i materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie del personale di soccorso.
CASO 2: LAVORATORE NON SINTOMATICO CHE HA AVUTO CONTATTI STRETTI CON UN CASO COVID-19
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di COVID-19, solitamente è già noto all’Azienda Sanitaria ed è posto in isolamento domiciliare. In ogni caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione all’Azienda Sanitaria secondo i protocolli normativi stabiliti.
Non sono previste invece particolari misure di tutela per gli altri soggetti che hanno soggiornato e condiviso spazi comuni con soggetti asintomatici.
CASO 3: LAVORATORE CON SINTOMATOLOGIA POTENZIALMENTE RICONDUCIBILE AD UN CONTAGIO DA COVID-19
Il lavoratore che ha avuto contatti stretti con persone ammalate di COVID-19, solitamente è già noto all’Azienda Sanitaria ed è posto in isolamento domiciliare. In ogni caso il Datore di Lavoro invita il lavoratore a stare a casa e a contattare telefonicamente il proprio medico di Medicina Generale che provvederà ad inoltrare la segnalazione all’Azienda Sanitaria secondo i protocolli normativi stabiliti.
SORVEGLIANZA SANITARIA
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo). Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
ASPETTI PRIVACY
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, così come l’eventuale richiesta al dipendente di un’autocertificazione attestante la mancanza di sintomi e simili, costituiscono un trattamento di dati personali soggetto alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Per i motivi sopra esposti, per effettuare un trattamento di dati personali conforme alla normativa applicabile, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” ha suggerito di:
– rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali;
– fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
– definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
– in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi;
– nell’ipotesi in cui fosse il richiesto il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla specificità dei luoghi.
Ove si optasse per lo svolgimento di controlli con rilevamento della temperatura in ingresso dei dipendenti, per una maggiore garanzia di riservatezza dei dati sanitari raccolti, è altresì opportuno che le predette verifiche vengano svolte dal medico competente, quale unico soggetto a ciò legittimato nel contesto dell’organizzazione aziendale, nonché in virtù degli obblighi privacy connessi al ruolo dallo stesso rivestito.
Con riferimento, infine, alle misure adottabili per il controllo dei propri dipendenti in smart working, anche in considerazione delle deroghe previste dal DPCM 11 marzo 2020, il datore di lavoro, al fine di verificare la corretta esecuzione della prestazione lavorativa, potrà effettuare i controlli sugli strumenti utilizzati dai lavoratori, nei limiti posti dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati previsti dalla disciplina in materia di privacy. Dovrà escludersi, in particolare, ogni forma di monitoraggio sistematico e indiscriminato mediante utilizzo, ad esempio, di strumenti che impongano al lavoratore di tenere costantemente accesa la webcam o rilevino i movimenti del mouse o della tastiera, privilegiando, invece, strumenti che consentano unicamente di verificare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, al pari dei meccanismi di rilevamento delle presenze in azienda.
Per l’analisi di questioni particolari si prega di fare riferimento ai contatti indicati nella sezione “Contatti” della presente guida.
VALUTAZIONE DEI RISCHI E SUA DOCUMENTAZIONE
In merito all’aggiornamento del DVR in relazione al rischio da COVID-19 è necessario aggiornarlo, nel solo caso in cui il rischio biologico sia un rischio di natura professionale già presente nel contesto espositivo dell’azienda (v. Vademecum AIAS per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo).
È comunque utile che l’azienda rediga un piano di intervento o una procedura interna per la gestione dei “casi specifici” evidenziati nella sezione “Gestione di casi sospetti da parte del datore di lavoro”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
– Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
– Circolari del Ministero della Salute del 2 febbraio 2020 e del 27 febbraio 2020;
– D.L 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 45 del 23 Febbraio 2020);
– Autorità Garante per la protezione dei dati personali: comunicazione ufficiale del 2 marzo 2020;
– Circolare 1/2020 del 4 marzo 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
– DPCM 8 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 59 dell’8 marzo 2020);
– DPCM 9 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (in G.U. n. 69 del 9 marzo 2020);
– D.L. 9 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 53 del 2 marzo 2020);
– DPCM 11 marzo 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale (in G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020);
– Direttiva 2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministero della Pubblica Amministrazione;
– “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020;
– FAQ ATS INSUBRIA rinvenibili cliccando qui;
– AIAS, Vademecum per la gestione del rischio COVID-19 in ambito lavorativo rinvenibile cliccando qui.
– Decreto Legge 17 marzo, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (in G.U. n. 70 del 17 marzo 2020).
CONTATTI
Ristuccia Tufarelli & Partners – Task Force COVID-19
TMT & Compliance: ccorazzini@ristuf.it – Avv. Carlo A.M. Corazzini
Banking & Finance: acastorino@ristuf.it – Avv. Antonino Castorino
Amministrativo & gfabrizi@ristuf.it – Avv. Giulia Fabrizi
Regolamentare
[1] L’art. 63 del D.L. n. 18/2020 riconosce ai dipendenti pubblici e privati che non accedono allo smart working e che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nell’anno precedente, un premio di 100 euro da rapportare ai giorni di attività lavorativa prestati in azienda. Il bonus dovrà essere corrisposto, in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, mentre i datori di lavoro potranno recuperare l’incentivo erogato mediante l’istituto della compensazione ex art. 17 D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241