Subappalto: per la Corte di Giustizia UE il limite del 30% alla quota subappaltabile e il limite del 20% al ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate contrastano con il diritto eurounitario (Corte di Giustizia UE, V Sezione, 27 novembre 2019, causa C-401/18).

Subappalto: per la Corte di Giustizia UE il limite del 30% alla quota subappaltabile e il limite del 20% al ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate contrastano con il diritto eurounitario (Corte di Giustizia UE, V Sezione, 27 novembre 2019, causa C-401/18).

Con sentenza pubblicata il 27 novembre 2019 la Quinta Sezione della Corte di Giustizia ha dichiarato che la normativa nazionale prevista dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 contrasta con la Direttiva 2004/18/CE e con i principi generali del diritto eurounitario nella parte in cui limita (i) al 30% la quota subappaltabile e (ii) al 20% il ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate rispetto ai prezzi risultanti dall’aggiudicazione.I suddetti profili di illegittimità erano stati dedotti nel ricorso proposto dalla seconda classificata avverso l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di servizi di pulizia. Il Consiglio di Stato osservando che la disciplina menzionata potesse costituire una restrizione all’esercizio della libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ha sospeso il procedimento e sottoposto la questione al giudicato della Corte.
Con riferimento al primo profilo, la Corte ha riconosciuto che, nonostante la Direttiva 2004/18/CE non vieti espressamente alle discipline nazionali di prevedere norme più rigide in materia di subappalto, queste ultime devono essere comunque conformi ai principi generali del TFUE. La Corte sulla scia di quanto già affermato nella sentenza del 26 settembre 2019, in C-63/18 ha rilevato che benché l’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale in materia di subappalto – ossia la repressione di tentativi di infiltrazione criminale nelle gare pubbliche – sia legittimo, il limite generalizzato del 30% alla quota subappaltabile non è conforme al principio di proporzionalità ed al principio del favor partecipationis.
Con riferimento al secondo profilo, la Corte ha rilevato che il limite generalizzato del 20% al ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate contrasti con i principi di proporzionalità e di concorrenza e che ecceda quanto consentito dal diritto eurounitario per garantire (i) la tutela dei lavoratori del subappaltatore – che dovrebbe essere garantita per legge -, (ii) la redditività dell’offerta e la corretta esecuzione dell’appalto e (iii) la parità di trattamento tra operatori economici.

CGUE Sentenza 27 novembre 2019 in C-402/18

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