27 Set Appalti pubblici: per la CGUE il limite quantitativo al subappalto di contratto pubblico contrasta con la direttiva 2014/24/UE e con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (CGUE, Quinta Sezione, 26 settembre 2019, in causa C-63/18).
Con sentenza pubblicata il 26 settembre 2019 la Quinta Sezione della Corte di Giustizia ha ritenuto che il limite quantitativo del 30% delle prestazioni subappaltabili, previsto dall’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 (ante L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, cd. “Sbloccacantieri”) contrasta con la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
In particolare la Corte, richiamando la sentenza del 14 luglio 2016, Wrocław, in C-406/14 [1], – ha ritenuto che le finalità di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici, addotte dal legislatore nazionale a giustificazione del limite al subappalto, non legittimano l’applicazione indiscriminata e generalizzata di una tale restrizione, soprattutto quando la Stazione Appaltante è in grado di verificare l’identità dei subappaltatori e le singole prestazioni subappaltabili.
Una siffatta limitazione non solo eccede quanto necessario al raggiungimento dell’obiettivo di prevenzione delle attività criminose ma anzi rende difficoltoso l’accesso delle imprese, in particolar modo di quelle di piccole e medie dimensioni [2], agli appalti pubblici, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi.
CGUE 26 settembre 2019 in C-63/18
[1] EU:C:2016:562; v. anche M. Di Carlo, L’illegittimità del limite quantitativo al subappalto di contratto pubblico fra promozione della concorrenza e prevenzione della criminalità, in italiappalti.it
[2] In tal senso, v. sentenza del 5 aprile 2017, Borta, C-298/15, EU:C:2017:266.