Appalti pubblici: la CGUE sulla mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica e sulla applicabilità del soccorso istruttorio (CGUE, sentenza 2 maggio 2019, C-309-2018).

Appalti pubblici: la CGUE sulla mancata indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica e sulla applicabilità del soccorso istruttorio (CGUE, sentenza 2 maggio 2019, C-309-2018).

Con sentenza pubblicata il 2 maggio 2019, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (anche solo, “CGUE”) si è pronunciata sulla questione relativa alle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione separata nell’offerta economica dei costi della manodopera e sulla sanabilità o meno di tale omissione mediante soccorso istruttorio.
Il procedimento principale aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione da parte della seconda classificata che lamentava la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria che non aveva indicato separatamente i costi della manodopera in sede di presentazione dell’offerta ma che aveva beneficiato del soccorso istruttorio da parte della Stazione Appaltante.
La CGUE ha rilevato che l’obbligo di indicare a pena di esclusione i costi della manodopera discende chiaramente dagli artt. 95, comma 10 e 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e non contrasta con i principi di certezza del diritto, parità di trattamento e trasparenza.
Pertanto, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera nell’offerta economica comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare detti costi separatamente non sia specificato nella documentazione di gara, purché quest’ultima espressamente richiami la normativa nazionale.
Tuttavia, in relazione al procedimento principale la CGUE ha invitato il giudice del rinvio a valutare la legittimità del soccorso istruttorio di cui aveva beneficato l’impresa aggiudicataria, dato che (i) il modulo predisposto dalla Stazione Appaltante che i concorrenti dovevano obbligatoriamente utilizzare non lasciava loro alcuno spazio fisico per l’indicazione separata dei costi della manodopera e che (ii) il capitolato d’oneri precisava che i concorrenti non potevano presentare alcun documento che non fosse stato specificamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

CGUE C-309-18

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