Le principali modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte con il c.d. Decreto “Sblocca cantieri” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32).

Le principali modifiche al codice dei contratti pubblici introdotte con il c.d. Decreto “Sblocca cantieri” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32).

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 (c.d. “Sblocca cantieri”) recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” (Decreto) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.4.2019 ed è entrato in vigore il 19.4.2019.

In particolare, il Capo I (artt. 1 – 5) introduce “Norme in materia di contratti pubblici, di accelerazione degli interventi infrastrutturali, e di rigenerazione urbana”.

Il comma 1 dell’art. 1 del Decreto prevede numerose “modifiche al codice dei contratti pubblici”.

Le principali modifiche si applicheranno alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto (19 aprile 2019), nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sono stati modificati ed integrati gli artt. 23, 24, 29, 31 ,35, 36, 37, 47, 59, 76, 77, 80, 83, 84, 89, 95, 97, 102, 105, 111, 113, 133, 146, 174, 177, 183, 196, 197, 199, 215 e 216.

Fra le principali modifiche si segnalano:

Regolamento (non proprio) unico

  • Si (re)introduce un regolamento di attuazione, esecuzione ed integrazione del codice dei contratti pubblici da adottare, entro 180 giorni dal 19 aprile 2019, abrogando e sostituendo le linee guida ANAC ed i decreti attuativi del codice dei contratti pubblici a partire dalla fine del periodo transitorio. Restano tuttavia previste nel codice alcune linee guida ANAC.

Lavori di manutenzione

  • La possibilità di affidare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del progetto definitivo.

Spese tecniche

  • Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento.

Concessioni

  • Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara possono essere anche affidatari delle concessioni di lavori pubblici purché il concedente adotti misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla loro partecipazione.
  • Esteso fino al 31 dicembre 2019 l’obbligo per i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture (ed autostradali), non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, di affidare quote di lavori servizi e forniture.
  • Per le concessioni autostradali già scadute o in scadenza entro 36 mesi dal 19 aprile 2019 e il cui bando è pubblicato entro il 31 dicembre 2019, il concedente può avviare le procedure di gara per l’affidamento della concessione anche sulla base del solo fabbisogno predisposto dal medesimo concedente, limitatamente agli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura esistente.

Contratti cc.dd. sotto soglia

  • Innalzata fino a 200.000 euro la soglia per l’affidamento di lavori con procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori, oltre tale soglia si applica la procedura aperta;
  • è abrogata la procedura negoziata con consultazione di quindici operatori per appalti di lavori di valore compreso fra 150.000 euro ed 1 milione;
  • Il criterio del minor prezzo diventa lo standard per l’aggiudicazione dei contratti sotto soglia e, solo previa motivazione, tali contratti potranno essere aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ad eccezione dei contratti per i quali è obbligatoria l’OEPV ai sensi dell’art. 95, comma 3.
  • La stazione appaltante, se previsto dal bando o dall’avviso, potrà verificare i requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti dopo l’apertura delle offerte, limitando la verifica al vincitore ed estendendolo a campione sugli altri concorrenti; la verifica negativa importa eventualmente la modifica delle soglie di anomalia;

Mercati elettronici e sistemi dinamici di acquisizione

  • Per l’ammissione e permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione su un campione significativo di operatori economici e la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali;
  • I soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard invece di ricorrere al DGUE per verificare i requisiti di ammissione. Nella fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali ed ulteriori informazioni rispetto a quanto richiesto per l’ammissione o abilitazione.

Esteso l’ambito di applicazione dell’anticipo del 20%

  • Estesa ad ogni tipo di prestazione (non più solo per i lavori) la possibilità di richiedere l’anticipo pari al 20% del valore del contratto.

Appalto integrato

  • Il divieto di appalto integrato non è applicabile alle opere i cui progetti definitivi siano approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i successivi dodici mesi dall’approvazione dei predetti progetti.
  • Il soggetto incaricato del progetto esecutivo non può assumere funzioni di direttore dei lavori dell’appalto.
  • Previsto il pagamento diretto al progettista.

Verifica dei requisiti di partecipazione nei settori speciali

  • La stazione appaltante, se previsto dal bando o dall’avviso, potrà verificare i requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti dopo l’apertura delle offerte, limitando la verifica al vincitore ed estendendolo a campione sugli altri concorrenti, sia nei contratti sotto-soglia sia nei sopra soglia. La verifica negativa importa eventualmente la modifica delle soglie di anomalia.

Consorzi

  • I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante;
  • La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti di gara per l’affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica dell’effettiva esistenza dei predetti in capo ai singoli consorziati (ma la modifica non è chiara in relazione alla persistente previsione dell’art. 45, comma 1). In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
  • Per i lavori, ai fini del sistema di qualificazione, il regolamento unico stabilirà i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.
  • L’affidamento delle prestazioni ai propri consorziati da parte di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e da parte di consorzi di imprese artigiane non costituisce subappalto.

Subappalto

  • Eliminato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (e quindi i motivi di esclusione legati ai subappaltatori);
  • Innalzata dal 30 al 50 per cento la quota di lavori, servizi e forniture subappaltabile;
  • Esteso ai concessionari l’obbligo di sostituire i subappaltatori una volta riscontrati motivi di esclusione in capo a questi ultimi;
  • Previsto il pagamento diretto dei subappaltatori a prescindere dalla natura del subappaltatore e del contratto.

Comuni non capoluogo

  • Eliminato l’obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. Resta semplicemente come facoltà.

Nomina della commissione

  • In caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’ANAC, le stazioni appaltanti potranno nominare direttamente i membri della commissione di gara, anche solo parzialmente;

Motivi di esclusione ed obblighi fiscali

  • L’operatore può essere escluso se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
  • Definita la durata dell’esclusione dalle procedure di appalto o concessioni in caso di condanna penale: se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione è:
  1. a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ex articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ex articolo 179, settimo comma, del codice penale;
  2. b) pari a 7 anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  3. c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Negli ultimi due casi [lett. b) e c)], se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a 7 e 5 anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale.

  • Chiarita l’applicazione dei motivi di esclusione in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
  • Nei casi di cui all’art. 80 comma 5, la durata della esclusione è pari a 3 anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.

Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Eliminato il vincolo di attribuzione di massimo 30 punti su 100 all’elemento prezzo;
  • Aggiunto l’obbligo di aggiudicazione mediante OEPV dei contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Offerte anormalmente basse

  • Modificati i criteri di determinazione delle offerte anomale di cui all’art. 97 del codice.

Finanza di progetto

  • Estesa la possibilità di presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità ad alcuni investitori istituzionali, associati o consorziati, qualora privi dei requisiti tecnici, con soggetti in possesso dei requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici per servizi di progettazione.

Consiglio superiore dei lavori pubblici

  • Ridotto a 60 giorni il termine per il rilascio dei pareri sui progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Legge obiettivo, varianti progettuali ed approvazioni CIPE

  • Le varianti che determinano aumenti di costo contenuti entro il 50% del valore del progetto definitivo già approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore senza la necessità dell’ulteriore approvazione da parte del CIPE.

Attestazione SOA

  • Ai fini del conseguimento della qualificazione, il periodo di attività documentabile per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale è esteso ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Le SOA svolgono “funzioni di natura pubblicistica”.

Sul piano processuale: eliminato il rito c.d. superaccelerato

  • Eliminato il rito c.d. superaccelerato dal codice del processo amministrativo con disposizione applicheranno ai processi iniziati dopo il 19 aprile 2019. Abrogate anche le connesse disposizioni relative alla pubblicazione degli ammessi ed esclusi.

Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32

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