Appalti pubblici: per il Consiglio di Stato CDP Investimenti SGR S.p.A. è organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 7 febbraio 2020, n. 964)

Appalti pubblici: per il Consiglio di Stato CDP Investimenti SGR S.p.A. è organismo di diritto pubblico ex art. 3, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016 (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 7 febbraio 2020, n. 964)

Con sentenza pubblicata lo scorso 7 febbraio la V Sezione del Consiglio di Stato ha riconosciuto che CDP Investimenti SGR S.p.A. è un organismo di diritto pubblico, come tale soggetto alle regole dell’evidenza pubblica nella scelta del contraente di un appalto di lavori e alla giurisdizione amministrativa esclusiva. ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 1), c.p.a. per le relative controversie.

La controversia trae origine dal ricorso proposto avverso l’esclusione di un’impresa da una procedura indetta da CDP Investimenti SGR S.p.A. per l’aggiudicazione di un appalto di lavori. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione ritenendo che CDP Investimenti SGR s.p.a., non fosse in possesso del c.d. requisito teleologico previsto dall’art. 3, comma 1, lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini della qualifica di organismo di diritto pubblico.

Ad avviso del giudice di primo grado CDP Investimenti SGR non svolgerebbe un’attività finalizzata a soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, quanto, piuttosto, un’attività economica esercitata in regime di concorrenza nel libero mercato.

Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. dopo aver analizzato i caratteri del cd. requisito tecnologico che sussiste laddove l’ente è stato costituito da un soggetto pubblico appartenente al perimetro allargato della pubblica amministrazione, per dare esecuzione ad un servizio che è necessario perché strettamente connesso alla finalità pubblica del soggetto pubblico.

Ad avviso del Collegio, le modalità eventualmente remunerative con cui l’ente svolga dette attività istituzionali non sono idonee ad escludere la sua qualifica di organismo di diritto pubblico giacché (i) non sono espressamente citate dalle pertinenti disposizioni, neppure quelle eurounitarie; (ii) sono inidonee a differenziare con chiarezza l’azione pubblica da quella di un operatore economico privato e (iii) costituiscono un indicatore instabile perché soggetto a contingenti circostanze esterne, come l’andamento dei mercati.

Nel caso concreto, CDP Investimenti SGR S.p.A. è stata costituita il 24 febbraio 2009 da Cassa depositi e prestiti S.p.A., che è a sua volta organismo di diritto pubblico, per lo svolgimento della funzione pubblica di gestione del risparmio collettivo assegnata alla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. dall’ordinamento (art. 2 dello Statuto CDP Investimenti SGR S.p.A.).

CDP Investimenti SGR S.p.A. che gestisce fondi comuni di investimento rappresenta dunque la modalità organizzativa scelta dalla pubblicistica Cassa depositi e prestiti S.p.A. per l’espletamento dei suoi fini istituzionali, senza che i caratteri propri della gestione dei fondi di investimento (come ad esempio la provenienza, pubblica o privata, degli immobili che costituiscono il patrimonio dei fondi di investimento; la circostanza che i fondi siano aperti anche ad investitori privati; la possibilità che l’investimento non dia i frutti sperati, o non risulti pienamente remunerativo; l’espletamento di un’attività in concorrenza con privati, etc.) possano mutare la natura pubblicistica dell’attività svolta.

Sulla base di queste circostanze il Collegio ha ritenuto che CDP Investimenti SGR S.p.A. possieda il cd. requisito teleologico e che sia un organismo di diritto pubblico, come tale soggetto alle regole dell’evidenza pubblica e alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

CDS_V sezione_sentenza n. 964/2020

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