Appalti pubblici: per la CGUE il rito cd. “super accelerato” di cui all'art. 120, comma 2-bis c.p.a. è compatibile con il diritto dell’Unione Europea con talune accortezze (CGUE, Sez. VIII, ordinanza 14 febbraio, C-54/18).

Appalti pubblici: per la CGUE il rito cd. “super accelerato” di cui all'art. 120, comma 2-bis c.p.a. è compatibile con il diritto dell’Unione Europea con talune accortezze (CGUE, Sez. VIII, ordinanza 14 febbraio, C-54/18).

Con ordinanza del 14 febbraio 2019, la Corte di Giustizia ha riconosciuto la compatibilità del rito cd. “super-accelerato” di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., con le disposizioni della direttiva 89/665, cd. direttiva “ricorsi”.Le questioni pregiudiziali sollevate dal TAR Piemonte con ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018 originano dal ricorso proposto dal RTI secondo classificato avverso il provvedimento di aggiudicazione nell’ambito del quale veniva censurata anche la mancata esclusione del RTI aggiudicatario.
Il Collegio remittente ha espresso perplessità in ordine alla disciplina prevista dall’art. 120, comma 2-bis, c.p.a. a proposito (i) dello stringente termine decadenziale di 30 giorni imposto all’operatore economico per impugnare il provvedimento di ammissione/esclusione di altro concorrente e (ii) della conseguente decadenza dalla facoltà di far valere l’illegittimità del suddetto provvedimento all’esito della procedura di gara, in sede di ricorso avverso l’aggiudicazione.
In particolare ad avviso del Collegio piemontese la disciplina nazionale potrebbe comportare (i) notevoli esborsi economici a carico dell’operatore economico derivanti dalla proposizione di plurimi ricorsi giurisdizionali, (ii) la potenziale compromissione dello stesso operatore agli occhi della stazione appaltante, nonché (iii) l’obbligo di proporre un ricorso “al buio” in assenza del necessario supporto della documentazione amministrativa, l’accesso alla quale è differito al momento dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016.
Con riferimento alla prima questione pregiudiziale, la Corte ha rilevato che la previsione dello stringente termine decadenziale di 30 giorni per la proposizione del ricorso avverso l’ammissione è compatibile con gli artt. 1 e 2 della Direttiva, e con i principi di effettività, di certezza del diritto e del giusto processo purché il concorrente sia in grado di conoscere le motivazioni seguite dalla Stazione Appaltante nell’esercizio del potere.
Con riferimento alla seconda questione pregiudiziale, la Corte ha rilevato che la decadenza dalla facoltà di eccepire l’illegittimità del provvedimento di ammissione/esclusione a conclusione del procedimento senza che sia stato proposto ricorso avverso l’ammissione è conforme al diritto dell’Unione – cioè agli artt. 1 e 2 della Direttiva e ai principi di effettività, di certezza del diritto e del giusto processo – purché l’operatore interessato sia effettivamente venuto o sarebbe potuto venire a conoscenza dei profili di illegittimità nel termine di cui all’art. 120, comma 2-bis, c.p.a..
Spetterà al giudice nazionale valutare nel caso concreto la sussistenza delle suddette condizioni.

CGUE C-54-18

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