Rito cd. “super-accelerato”: la pronuncia del Giudice nazionale a seguito dell’ordinanza della Corte di Giustizia (TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 29 maggio 2019, n. 621).

Rito cd. “super-accelerato”: la pronuncia del Giudice nazionale a seguito dell’ordinanza della Corte di Giustizia (TAR Piemonte, Torino, Sez. I, 29 maggio 2019, n. 621).

Con la sentenza n. 621 del 29 maggio 2019 il TAR Piemonte si è pronunciato sulla ammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di ammissione del RTI aggiudicatario oltre il termine di 30 giorni previsto a pena di decadenza dall’art. 120, comma 2-bis c.p.a., facendo applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nell’ordinanza depositata il 14 febbraio 2019, nella causa C-54/18.
Investita della questione pregiudiziale dallo stesso TAR Piemonte (con ordinanza n. 88 del 17 gennaio 2018), la Corte di Giustizia aveva riconosciuto la compatibilità del rito cd. “super-accelerato” ex art. 120, comma 2-bis, c.p.a., con le disposizioni della direttiva 89/665/CE (cd. direttiva “ricorsi”) e con i principi di effettività, di certezza del diritto e del giusto processo, purché l’operatore interessato fosse stato effettivamente o sarebbe potuto venire a conoscenza dei profili di illegittimità dei provvedimenti di ammissione/esclusione nel termine di 30 giorni, e aveva altresì stabilito che la valutazione in concreto sulla sussistenza delle citate condizioni sarebbe spettata a ciascun giudice nazionale (link).
Applicando i suesposti principi al caso concreto, il TAR ha ritenuto che alla ricorrente fosse stata preclusa la possibilità di conoscere le ragioni della illegittimità del provvedimento di ammissione del RTI aggiudicatario, dalla stessa successivamente lamentate con l’impugnativa dell’aggiudicazione, in assenza di una specifica relazione sia pure sintetica predisposta dalla stazione appaltante sulle motivazioni che avevano determinato le predette ammissioni.

TO_2019n621

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