Author: Ristuccia Tufarelli

L'Agenzia per l'Italia digitale (“AGID”), con determina n. 209 del 14 giugno 2018, e previo parere favorevole della Banca d’Italia, ha emanato la nuova versione delle “Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi - Versione 1.2 - febbraio 2018”, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante il “Codice dell'amministrazione digitale” (“CAD”).

Con ordinanza n. 770/2018 del 21 giugno 2018, il TAR Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione circa la compatibilità con gli artt. 53, par. 3 e 54, par. 4 della Direttiva 2004/17/CE e con l’art. 45, par. 2, lett. d) della Direttiva 2004/18/CE, dell’interpretazione giurisprudenziale nazionale sull'art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non considera i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dall’AGCM, come “grave illecito professionale” commesso da un operatore economico “nell'esercizio della propria attività professionale”, precludendo in tal modo alle stazioni appaltanti di valutare tali violazioni ai fini di un’eventuale, ma non obbligatoria, esclusione.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9.6.2018 è stato pubblicato il decreto legislativo 18.5.2018, n. 65 che ha recepito la direttiva (UE) 2016/1148, c.d. direttiva NIS (Network and Information Security), caposaldo della strategia dell’Unione in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Nella decisione in epigrafe, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito “CGUE”), mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, è stata investita dal Tribunale dell’Aia di una questione attinente alla registrabilità di un marchio costituito dall’apposizione di un colore sulla suola di una scarpa con tacco alto di proprietà di un noto marchio di moda.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 del 6.6.2018, il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.

Nella decisione in epigrafe, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito “CGUE”), mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’art. 267 TFUE, viene investita dalla Corte amministrativa federale tedesca di alcune questioni inerenti l’interpretazione della Direttiva 95/46/CE[1] relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Con il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 è stata data attuazione alla Direttiva 2016/680/UE in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Con ordinanza n. 6010/2018 il TAR Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la questione circa la compatibilità con gli artt. 57 e 71 par. 6 della Direttiva 2014/24/UE e con il principio di proporzionalità di cui al "considerando" 101, dell’art. 80, comma 5 del d. lgs. n. 50/2016, nella parte in cui prevede l’esclusione dell’operatore economico nel caso di accertamento, in corso di gara, di un motivo di esclusione relativo ad un subappaltatore indicato nella terna in sede di offerta, in luogo di imporre al concorrente la sostituzione del subappaltatore indicato.

Con sentenza del 28 febbraio 2018, l’Ottava sezione della Corte di Giustizia ha riconosciuto la conformità all'art. 51 della direttiva 2004/18/CE dell’istituto del soccorso istruttorio “a pagamento” se è rispettato il principio di proporzionalità. Tuttavia, l’istituto non può trovare applicazione per rimediare a carenze strutturali dell’offerta per le quali la disciplina di gara preveda espressamente l’esclusione del concorrente.

Con sentenza dell’8 febbraio 2018 la Sesta Sezione della Corte di Giustizia ha negato che la normativa nazionale che non prevede l’automatica esclusione di due “syndacates" membri dei Lloyd’s of London dalla partecipazione alla medesima procedura per il solo fatto che le rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal medesimo rappresentante generale, contrasti con i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione di cui agli artt. 49 e 56 TFUE e 2 della Direttiva 2004/18/CE. Al contrario, l’esclusione automatica comporterebbe un’ingiusta lesione del principio di proporzionalità e del favor partecipationis.

Con segnalazione pubblicata sul Bollettino n. 6 del 2018, l’AGCM ha rassegnato all’ANAC talune osservazioni in merito alla nozione di “provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”, di cui alle Linee Guida n. 6 dell’ANAC attuative del D. lgs. 50/2016, aggiornate a seguito del correttivo D. lgs. 56/2017.

La seconda sezione civile della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 3831, depositata il 16.2.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di due disposizioni del Testo unico della finanza (TUF) nell'ambito di un giudizio concernente sanzioni amministrative Consob in materia di abusi di mercato (insider trading) patrocinato dallo Studio Ristuccia & Tufarelli.

L’8 febbraio 2018 la Banca d'Italia ha posto in consultazione pubblica due provvedimenti di attuazione: il primo relativo agli obblighi di notifica a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 4-bis del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal decreto di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (“PSD2”); il secondo, relativo agli obblighi posti a carico degli schemi di carte di pagamento di cui agli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater del D.lgs. n. 11/2010 e introdotti dal d.lgs. n. 218/2017, in attuazione del Regolamento n. 751/2015/UE (c.d. “IFR”) avente ad oggetto le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Entrambe le consultazioni termineranno il 12 marzo 2018.

Con sentenza n. 1127/2018 il TAR Lazio, sezione seconda bis, ha riconosciuto la natura privatistica dell’attività dei commissari liquidatori nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e la sua soggezione alla giurisdizione ordinaria.

Con ordinanza n. 148 del 19.1.2018, il TAR per la Lombardia ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’U.E. sulla legittimità del limite quantitativo al subappalto previsto dall’art. 105 del codice dei contratti pubblici a fronte dell’art. 71 della dir. 2014/24/UE e degli artt. 49 e 56 TFUE. La vicenda trae spunto da un motivo di impugnazione avverso un provvedimento di esclusione di un operatore concorrente ad una ad una procedura ristretta ex art. 61 del codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto lavori di ampliamento di una corsia autostradale, motivato sulla base del fatto che “la Commissione ha rilevato il superamento della percentuale del 30% prevista dall’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di subappalto”.

Pubblicata la Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 con la quale il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l’aggiornamento triennale dell’elenco dei soggetti aggregatori in esito alla definizione delle procedure previste dagli articoli 3, 4 e 5 del DPCM del 11 novembre 2014. ANAC -...

Con ordinanza del 6 gennaio 2018 (dep. 08/01), il Giudice Monocratico della II^ Sezione Civile del Tribunale di Roma ha accolto per il principio del favor rei un’istanza sospensiva presentata da un istituto di credito avverso una sanzione di elevatissimo importo irrogata nei confronti di quest’ultimo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze a causa della mancata segnalazione di operazioni sospette ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio (Capo III, artt. 35 - 41).

Secondo le Sezioni Unite, nonostante nell’ambito dei contratti-quadro relativi ai servizi investimento sia richiesta la forma scritta ad substantiam, è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, poiché il consenso dell’intermediario è desumibile anche alla stregua di comportamenti concludenti tenuti da quest’ultimo.

Con il parere AS1466 del 4.12.2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha ritenuto che le stazioni appaltanti non possano prevedere nel bando di gara disposizioni: - volte a escludere le imprese assicurative o gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB...

Nella sentenza n. 1 del 2.1.2018, la prima sezione del Tar per il Piemonte si è pronunciata sulla disciplina, la ratio ed i limiti dell’avvalimento cumulativo o frazionato, accogliendo il ricorso di una società operante nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti, che ha impugnato il disciplinare di gara relativo a una procedura aperta per l'affidamento del servizio di igiene urbana. Alcune clausole dell’atto impugnato prevedevano espressamente il divieto di avvalimento e possesso frazionato di un requisito di ordine speciale (contratto di punta), ritenuto «compito essenziale» ai sensi del comma 4 dell’articolo citato.

Il 13 gennaio 2018, in attuazione della Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e al fine di adeguare le disposizioni interne al Regolamento relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, è stato pubblicato in G.U. il D.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218.

L’art. 12 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (G.U. 16/10/2017, n. 242) prevede, al comma 1, che il termine per l’espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Area Italiana S.p.A. (di seguito “Alitalia”) e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria viene prorogato fino al 30 aprile 2018.