Appalti pubblici: rimessa alla Corte di Giustizia la questione della rilevanza degli illeciti antitrust come “grave illecito professionale” (TAR Piemonte, Sez. I, ordinanza 21 giugno 2018, n. 770).

Appalti pubblici: rimessa alla Corte di Giustizia la questione della rilevanza degli illeciti antitrust come “grave illecito professionale” (TAR Piemonte, Sez. I, ordinanza 21 giugno 2018, n. 770).

Con ordinanza n. 770/2018 del 21 giugno 2018, il TAR Piemonte ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione circa la compatibilità con gli artt. 53, par. 3 e 54, par. 4 della Direttiva 2004/17/CE e con l’art. 45, par. 2, lett. d) della Direttiva 2004/18/CE, dell’interpretazione giurisprudenziale nazionale sull’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, nella parte in cui non considera i comportamenti integranti violazione delle norme sulla concorrenza accertati e sanzionati dall’AGCM, come “grave illecito professionale” commesso da un operatore economico “nell’esercizio della propria attività professionale”, precludendo in tal modo alle stazioni appaltanti di valutare tali violazioni ai fini di un’eventuale, ma non obbligatoria, esclusione.
La pronuncia trae origine dalla revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti del ricorrente per omessa dichiarazione di un illecito consistente in un’intesa restrittiva della concorrenza posto in essere in distinta procedura di gara.
Il Collegio dà atto della giurisprudenza nazionale secondo cui i comportamenti integranti illecito anti concorrenziale non sono ascrivibili alla categoria degli illeciti professionali gravi di cui all’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006, nemmeno a seguito di valutazione discrezionale della stazione appaltante, perché non commessi nell’esecuzione di un contratto pubblico, ma in fasi autonome e distinte (Cons. Stato, 4 dicembre 2017, n. 5704, Cons. Stato, 5 febbraio 2018, n. 722).
I giudici remittenti rilevano invece che la giurisprudenza della CGUE ritiene tali illeciti anti concorrenziali rilevanti come “errori gravi e accertati” ai sensi dell’art. 45, par. 2 lett. d), della Direttiva 2004/18/CE con orientamenti tuttavia non univoci.
Alcune pronunce sembrerebbero riconoscere agli Stati membri il potere di non attribuire rilevanza giuridica a tutte o talune cause di esclusione “facoltative”, prevedendo che non debba darsi applicazione a situazioni rilevanti per il diritto dell’Unione (C-171/15 e C-226/04). Altra giurisprudenza, invece, suggerirebbe agli Stati membri di chiarire e non di mutare il significato di nozioni rilevanti secondo il diritto europeo (C-456/11).

TAR Piemonte 2018n770

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