Insider trading: al vaglio della Corte Costituzionale le sanzioni per inottemperanza alle richieste della Consob da parte dell’indagato e la confisca per equivalente (C. Cass., II, ord. 16.2.2018, n. 3831).

Insider trading: al vaglio della Corte Costituzionale le sanzioni per inottemperanza alle richieste della Consob da parte dell’indagato e la confisca per equivalente (C. Cass., II, ord. 16.2.2018, n. 3831).

La seconda sezione civile della Corte di cassazione con l’ordinanza n. 3831, depositata il 16.2.2018, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di due disposizioni del Testo unico della finanza (TUF) nell’ambito di un giudizio concernente sanzioni amministrative Consob in materia di abusi di mercato (insider trading) patrocinato dallo Studio Ristuccia & Tufarelli.

La prima questione ritenuta rilevante e non manifestamente infondata riguarda l’illegittimità dell’articolo 187-quinquiesdecies TUF, nel testo originariamente introdotto dall’articolo 9, comma 2, lett. b), della legge 18 aprile 2005 n. 62 – nella parte in cui detto articolo sanziona la condotta consistente nel non ottemperare tempestivamente alle richieste della Consob o nel ritardare l’esercizio delle sue funzioni anche nei confronti di colui al quale la medesima Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, contesti un abuso di informazioni privilegiate, La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in relazione agli artt. 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’articolo 6 Cedu e con riferimento all’art. 14, comma 3, lett. g), del Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché in relazione agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento all’art. 47 CDFUE.
Infatti, come evidenziato dalla difesa, attesa la natura sostanzialmente penale della sanzione per insider trading, l’estensione al soggetto a cui viene contestato l’abuso di informazioni privilegiate dell’obbligo di presentarsi all’audizione e, ivi, di rendere dichiarazioni, dietro la comminatoria di una sanzione rilevante, integra una violazione dei principi del nemo tenetur se detegereex art. 6 della Cedu – e del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.
La seconda questione sottoposta ai giudici della Consulta attiene invece all’ambito di applicazione della confisca per equivalente di cui all’art. 187-sexies TUF, ossia la sua possibile estensione non solo al profitto dell’illecito, ma anche a tutti i mezzi utilizzati per la commissione di quest’ultimo. La questione di costituzionalità è sollevata in relazione in relazione agli artt. 3, 42 e 117 Cost., quest’ultimo con riferimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla Cedu, nonché agli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento agli articoli 17 e 49 CDFUE.
Il vulnus dei principi costituzionali menzionati si desumerebbe dalla mancanza di proporzionalità tra la misura del sacrificio imposto al sanzionato e le finalità pubbliche da perseguire.
In entrambe le questioni la Corte di Cassazione rileva, peraltro, anche profili di interpretazione del diritto europeo in relazione ai quali potrebbe anche ipotizzarsi un intervento della Corte di Giustizia.
Cass ord 2018n3831

CONDIVIDI