Appalti: l’Accordo Quadro multifornitore nel settore sanitario al vaglio del TAR Sicilia (Sent. TAR Palermo, Sez. II, 30 gennaio 2018, n. 280)

Appalti: l’Accordo Quadro multifornitore nel settore sanitario al vaglio del TAR Sicilia (Sent. TAR Palermo, Sez. II, 30 gennaio 2018, n. 280)

Il TAR Sicilia, Palermo, con sentenza n. 280 dello scorso 30 gennaio 2018 si è pronunciato sulla legittimità di un Accordo Quadro multifornitore per la fornitura full risk di ausili per la terapia respiratoria e aspiratori chirurgici destinati agli assistiti delle aziende sanitarie siciliane.
La vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici trae spunto dall’impugnazione di un’impresa non collocatasi in posizione utile per la stipula degli appalti specifici, il cui ricorso mirava, in via principale, all’annullamento dell’intera gara e, in subordine, all’inclusione del ricorrente nell’elenco degli aggiudicatari.
Con l’interessante pronuncia in commento, è stato rilevato che lo strumento dell’Accordo Quadro multifornitore scelto dalla Stazione Appaltante per l’aggiudicazione della gara (normato oggi dall’art. 54, D.Lgs. 50/2016 e prima ancora dall’art. 59 D.Lgs 163/2006) è un modello negoziale, riconducibile, lato sensu, agli schemi del contratto normativo, che si sostanzia in un accordo, con efficacia limitata nel tempo, concluso con più operatori economici al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare e quindi utile a definire il perimetro generale delle obbligazioni contrattuali, poi destinate ad essere specificate in una successiva fase, mediante l’attivazione di specifici contratti di appalto, stante la previa determinazione dei requisiti tecnici essenziali dei dispositivi medici richiesti e dei servizi minimi di assistenza.
In particolare, l’Accordo Quadro multifornitore è da ritenersi idoneo ad assicurare la possibilità per le aziende sanitarie, nell’interesse del paziente, di avere accesso ad una più amplia platea di fornitori, e risulta compatibile con il “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe” di cui al decreto de Ministero della Sanità n. 332/1999, giacché garantisce il contemporaneo rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze dei pazienti assistiti.
In ultimo, il TAR ha evidenziato che il livello di determinatezza dell’oggetto contrattuale dell’Accordo Quadro – contrariamente ad un ordinario appalto pubblico per l’esecuzione di uno o più servizi specifici – palesa fisiologici ed inevitabili margini di incertezza, in quanto il volume prestazionale è, per definizione, un volume potenziale (in tal senso, TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.04. 2016, n. 4284).
TAR_Palermo_Sent 280_2018

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