Pacchetti turistici e servizi turistici collegati: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della Direttiva UE 2015/2302 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 del 6.6.2018).

Pacchetti turistici e servizi turistici collegati: in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 in attuazione della Direttiva UE 2015/2302 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 del 6.6.2018).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 del 6.6.2018, il D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”.
Il Decreto, accoglie una nozione ampia di pacchetto turistico ricomprendovi i “Contratti on-line”, i c.d. “Pacchetti su misura”[1] e i c.d. “pacchetti dinamici” specificando che esso consiste nella “combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza”. Il Decreto definisce poi il concetto di “Servizio turistico” elencando le attività, fornite dal venditore, che debbono essere considerate quali servizi turistici, ossia:

1. il trasporto,
2. l’alloggio,
3. il noleggio veicoli,
4. altri servizi turistici connessi al viaggio qualora (i) combinati da un singolo professionista [2] (ii) ovvero acquistati presso un unico luogo preposto alla vendita (iii) ovvero venduti ad un prezzo già preventivamente definito (iv) presentati al viaggiatore come “pacchetti turistici” (v) ovvero combinati entro e non oltre 24 ore dalla conclusione del primo contratto.

Rimangono escluse dalla disciplina relativa ai pacchetti turistici le combinazioni in cui i servizi turistici, diversi da trasporto, alloggio e noleggio veicoli, non rappresentano almeno il 25% del valore totale del pacchetto.
Introdotti, inoltre, peculiari obblighi informativi a carico dell’organizzatore [3] e del venditore [4] di pacchetti turistici. Questi ultimi, infatti, dovranno fornire ai viaggiatori, in fase precontrattuale, un modulo informativo integrato da una numerosa serie di informazioni quali a titolo esemplificativo: l’idoneità o meno del viaggio offerto per persone con mobilità ridotta, la lingua utilizzata per fornire i servizi.
Il Decreto prevede poi che nel contratto di “pacchetto turistico” siano riconosciuti in capo ai viaggiatori più ampi diritti in tema di recesso. Diminuita infatti dal 10 all’8 per cento la quota di maggiorazione prezzo che consente l’esercizio del diritto di recesso.
Sono inoltre più stringenti le norme sulla responsabilità dell’organizzatore e del venditore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: vengono infatti garantite al viaggiatore la riduzione del prezzo, l’eventuale risarcimento dei danni e la facoltà di recedere dal contratto.
Nell’ottica di tutela della parte “debole” nel rapporto sinallagmatico, i termini di prescrizione: vengono ampliati a 3 anni per il danno alla persona e a 2 per gli altri danni, dove precedentemente erano previsti rispettivamente in 2 anni ed 1 anno.
Al fine di assicurare maggiori garanzie, in capo al viaggiatore, in caso di insolvenza o fallimento del professionista il Decreto impone l’obbligo di assicurazione in capo ad organizzatori e venditori di pacchetti turistici.
Per ciò che concerne le sanzioni amministrative pecuniarie il Decreto prevede sanzioni da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva oltre asanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività dai quindici giorni ai tre mesi sino alla cessazione dell’attività stessa in caso di reiterazione della violazione.
Come previsto dall’articolo 3 del Decreto, le disposizioni dello stesso entreranno in vigore il 1° luglio 2018 e si applicheranno ai contratti conclusi a decorrere da tale data.

D. Lgs. 21 maggio 2018, n. 62

[1] Pacchetti nei quali l’acquirente può selezionare i servizi turistici in base alle sue preferenze.
[2] “Qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici” (Art 1).
[3]Un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggio a un altro professionista” (Art. 1)
[4] “Il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore” (Art.1)

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