L’AGCM sulle sanzioni Antitrust come "gravi illeciti professionali" ex art. 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 (Bollettino AGCM n. 6 del 2018)

L’AGCM sulle sanzioni Antitrust come "gravi illeciti professionali" ex art. 80, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 (Bollettino AGCM n. 6 del 2018)

Con segnalazione pubblicata sul Bollettino n. 6 del 2018, l’AGCM ha rassegnato all’ANAC talune osservazioni in merito alla nozione di “provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare”, di cui alle Linee Guida n. 6 dell’ANAC attuative del D. lgs. 50/2016, aggiornate a seguito del correttivo D. lgs. 56/2017.
Nella specie, le Linee Guida in oggetto riconducono alle cause di esclusione per gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) – seppur all’esito di contraddittorio e previa valutazione di eventuali misure di c.d. self cleaning – i provvedimenti meramente esecutivi dell’Autorità, per illeciti antitrust gravi, nonché per pratiche commerciali scorrette, perché ritenuti idonei a porre in dubbio l’integrità e/o l’affidabilità dell’operatore economico.
L’AGCM non condivide appieno la scelta di attribuire rilevanza al provvedimento sanzionatorio esecutivo senza attenderne, invece, l’inoppugnabilità o la conferma con sentenza passata in giudicato.
Queste le criticità rilevate: a) possibile contrasto con l’art. 80, comma 10 del D. Lgs. 50/2016 che fissa la durata della causa di esclusione in tre anni dalla data del suo accertamento definitivo b) proliferazione eccessiva del contenzioso e continue ripercussioni sulle gare in corso a causa di provvedimenti non ancora soggetti al controllo giurisdizionale (del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ex art.133, comma 1, lett. l) c.p.a).
Netta è, invece, la critica rivolta alla scelta di ricomprendere negli illeciti di cui all’art. 80, comma 5 lett. c) anche i provvedimenti di condanna “per pratiche commerciali scorrette”, perché irrilevanti nell’ambito alla contrattualistica pubblica, in quanto afferenti a rapporti di consumo.
L’Autorità invita dunque l’ANAC a modificare il par. 2.2.3.1 delle citate Linee Guida, nel senso di qualificare come potenziali cause di esclusione del concorrente solo i “provvedimenti divenuti inoppugnabili o definitivamente confermati dal giudice amministrativo, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che contengono l’accertamento di illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.”, anche ai sensi degli artt. 49 e 56 TFUE e del considerando 101 della direttiva 2014/24.
AGCM_Bollettino 6-18_Linee Guida ANAC 6 (002)

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