Legislazione: novità in materia di telemarketing (Legge 11 gennaio 2018, n. 5 – GU n. 28 del 3-2-2018).

Legislazione: novità in materia di telemarketing (Legge 11 gennaio 2018, n. 5 – GU n. 28 del 3-2-2018).

Il 4 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge contenente sia le nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni sia l’istituzione di un prefisso nazionale per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato.
Attraverso il predetto testo di legge non solo viene considerevolmente estesa l’operatività del registro pubblico delle opposizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 7 settembre 2010, n. 178, ma vengono altresì ampliati gli obblighi per gli operatori che svolgono l’attività di call center verso numerazioni nazionali fisse o mobili.
L’art. 1, dopo aver disposto il rinvio alle norme definitorie contenute nell’art. 4 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice Privacy), statuisce che possono iscriversi al registro pubblico delle opposizioni tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche per finalità di marketing, vendita diretta o compimento di ricerche di mercato mediante l’impiego del telefono. In tale registro saranno altresì inserite tutte le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi degli abbonati di cui all’art. 129 del Codice Privacy e che gli operatori sono comunque tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.
Gli interessati iscritti al registro pubblico delle opposizioni (comma 3), le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi degli abbonati, potranno revocare, anche solo per periodi di tempo definiti, la propria opposizione in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.
Il comma 5 indica poi quali sono gli effetti connessi all’iscrizione dell’utenza dell’interessato nel registro pubblico delle opposizioni.
Mediante l’iscrizione al registro, tutti i consensi precedentemente espressi con qualsiasi forma e/o mezzo finalizzati ad autorizzare il trattamento delle proprie numerazioni mediante l’utilizzo del telefono si intendono revocati, con conseguente preclusione di ogni attività promozionale, di marketing, statistica o finalizzati a effettuare ricerche di mercato. Per le medesime finalità è altresì precluso l’uso di numerazioni cedute a terzi direttamente dal titolare del trattamento, anche se tale cessione trova la sua base giuridica nel consenso precedentemente espresso dall’interessato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la revoca effettuata al trattamento mediante l’iscrizione al registro non si estenderà ad eventuali modalità di contatto diverse da quella telefonica per cui l’interessato abbia espresso il proprio consenso.
Rispetto a quanto sopra riportato, sono comunque fatti salvi “i consensi prestati nell’ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca”. Sul punto è opportuno segnalare quanto previsto dal comma 6, ai sensi del quale comunque l’interessato iscritto presso il registro, avrà la possibilità di prestare nuovi e ulteriori consensi a titolari del trattamento dallo stesso indicati .
Ai sensi del comma 7, a seguito dell’iscrizione nel predetto registro, sono altresì vietati, con qualsiasi forma o mezzo, “la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro […], da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento”.
Di particolare importanza poi la disposizione contenuta nel comma 8, ai sensi della quale, in caso di cessione a terzi di dati relativi alle comunicazioni telefoniche, il titolare sarà tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i dati medesimi sono trasferiti .
Al fine di rendere effettivo il sistema alla base del registro pubblico delle opposizioni, è stato previsto (comma 12) l’obbligo per gli operatori di consultare il registro con cadenza almeno mensile e comunque prima dell’inizio di ogni campagna promozionale. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione del registro, il comma 13 rinvia a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico la definizione dei criteri generali per l’aggiornamento periodico delle tariffe.
È altresì opportuno segnalare il disposto di cui al comma 11, ai sensi del quale il titolare del trattamento, anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche, sarà responsabile in solido con l’operatore della violazione delle disposizioni della presente legge. Pertanto, a prescindere di come venga inquadrato il rapporto titolare/operatore, primo risponderà comunque della violazione delle disposizioni sopra citate.
Merita infine attenzione il comma 14, ai sensi del quale è comunque vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti nell’elenco degli abbonati.
Ulteriori e importanti novità si rinvengono anche all’interno dell’art. 2 della legge.
Ai sensi della citata disposizione, tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali, fisse o mobili, devono garantire la piena attuazione dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) individuerà due codici o prefissi specifici atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di marketing.
I suddetti operatori provvederanno poi ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione della relativa numerazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del citato provvedimento dell’AGCOM, oppure presentando l’identità della linea a cui possono essere contattati.
L’attività di vigilanza relativa agli obblighi di cui sopra viene demandata alla stessa AGCOM, la quale, in caso di violazione, applicherà le sanzioni di cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Telemarketing_opposizioni_2018

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