Servizi di pagamento: in consultazione pubblica i provvedimenti della Banca d’Italia sui nuovi obblighi.

Servizi di pagamento: in consultazione pubblica i provvedimenti della Banca d’Italia sui nuovi obblighi.

L’8 febbraio 2018 la Banca d’Italia ha posto in consultazione pubblica due provvedimenti di attuazione: il primo relativo agli obblighi di notifica a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 4-bis del D.lgs. n. 11/2010, così come modificato dal decreto di recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (“PSD2”); il secondo, relativo agli obblighi posti a carico degli schemi di carte di pagamento di cui agli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater del D.lgs. n. 11/2010 e introdotti dal d.lgs. n. 218/2017, in attuazione del Regolamento n. 751/2015/UE (c.d. “IFR”) avente ad oggetto le commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.
Entrambe le consultazioni termineranno il 12 marzo 2018.

Le disposizioni di Banca d’Italia sui nuovi obblighi di notifica per gli operatori.
La consultazione relativa al primo provvedimento riguarda l’attuazione dell’articolo 37 della PSD2 e stabilisce alcuni obblighi di notificazione nei confronti della Banca d’Italia per:
1. i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:
i) per acquistare beni o servizi nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente; o
ii) unicamente per l’acquisto di una gamma limitata di beni o servizi;
2. i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta ai secondi, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il relativo costo in fattura o pre-alimentando il proprio conto, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi i 50 euro e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, i 300 euro mensili. Oltre a tali condizioni, è altresì richiesto che l’operazione di pagamento sia posta in essere:
i) per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
ii) nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;
iii) per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.
I soggetti obbligati, devono notificare alla Banca d’Italia entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni richieste dal citato provvedimento, le quali, in conformità anche a quanto previsto dalle disposizioni contenute nella citata Direttiva PSD2, dovranno essere certificate da un revisore indipendente.
Al ricevimento delle suddette notificazioni, la Banca d’Italia sarà chiamata a valutare il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di positiva verifica, consentirà l’iscrizione dei menzionati soggetti nell’albo degli Istituti di Pagamento.
Definizione delle modalità e dei termini per l’invio delle informazioni che gli schemi di carte di pagamento sono tenuti a notificare alla Banca d’Italia.
La seconda consultazione avviata dalla Banca d’Italia riguarda gli obblighi specifici applicabili ai gestori dei sistemi di carte di pagamento italiani ed europei che forniscono tali servizi in Italia per mezzo di accordi con i fornitori di servizi di pagamento.
Come chiarito dalla Banca d’Italia, le disposizioni contenute nel provvedimento in consultazione si applicheranno “agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale ubicata nel territorio della Repubblica”, nonché agli schemi di carte di pagamento la cui governance authority ha sede legale in uno Stato membro e che offrono i propri servizi in Italia per il tramite di prestatori di servizi di pagamento che hanno sottoscritto con lo stesso almeno:
i) un contratto di partecipazione allo schema di pagamento;
ii) un contratto di licenza per l’emissione di carte di pagamento e/o di convenzionamento delle operazioni di pagamento;
iii) un accordo commerciale, distinto dai primi due, finalizzato all’utilizzo e all’accettazione di carte di pagamento recanti il marchio di pagamento dello schema.
Gli schemi di carte di pagamento che, allo stato, offrono i propri servizi nel territorio italiano sono tenuti a istituire un ufficio di rappresentanza e a comunicarne l’istituzione alla Banca d’Italia entro l’1 marzo 2018, indicando almeno la denominazione legale, l’indirizzo dell’ufficio di rappresentanza, le persone responsabili del predetto ufficio e i relativi recapiti, nonché l’indirizzo P.e.c. dell’ufficio. Invece, qualora gli schemi di carte di pagamento intendessero offrire in futuro i predetti servizi in Italia, saranno tenuti a effettuare la predetta comunicazione almeno un mese prima della data di inizio della prestazione dei servizi.
Al di là delle specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, a cui si rimanda per un esame più approfondito, si rileva che oltre alle comunicazioni annuali, trimestrali e semestrali di volta in volta indicate nel provvedimento, gli schemi di carte di pagamento trasmetteranno poi alla Banca d’Italia una relazione illustrativa contenente le eventuali forme di remunerazione che lo schema di carte di pagamento riconosce a un emittente e non sono considerate nel calcolo delle commissioni interbancarie applicabili per ciascuna operazione, illustrando al contempo i motivi di tale esclusione ed eventuali modifiche medio tempore intervenute. Tali informazioni dovranno poi essere certificate da un revisore indipendente ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 39/2010.
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