Legislazione: Modifica alla procedura di cessione Alitalia (art. 12 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148).

Legislazione: Modifica alla procedura di cessione Alitalia (art. 12 D.L. 16 ottobre 2017, n. 148).

L’art. 12 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (G.U. 16/10/2017, n. 242) prevede, al comma 1, che il termine per l’espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia – Società Area Italiana S.p.A. (di seguito “Alitalia”) e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria viene prorogato fino al 30 aprile 2018.
Il comma 2 prevede che, al fine di garantire l’adempimento delle obbligazioni connesse al servizio di trasporto aereo senza soluzione di continuità e assicurare, al contempo, la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento nel territorio nazionale, l’ammontare del finanziamento concesso a titolo oneroso alla predetta società ai sensi dell’art. 50, co. 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) viene incrementato di 300 milioni di euro; tale importo dovrà essere erogato nel corso del 2018 ed essere restituito entro il termine dell’esercizio.
Lo stesso comma prevede inoltre che la durata del finanziamento per la quota erogata nel 2017 viene prorogata di ulteriori sei mesi. Il nuovo termine decorrerà dalla scadenza del finanziamento disposto tramite il Decreto MISE del 2 maggio 2017 [17A03127], che ha disposto l’ammissione della compagnia di bandiera alla procedura di amministrazione straordinaria.
Viene altresì chiarito che l’organo commissariale, in deroga a quanto previsto dall’art. 111-bis, ult. comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, provvederà “al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di amministrazione straordinaria per far fronte alle indilazionabili esigenze di gestione e per il perseguimento delle finalità di cui al programma dell’amministrazione straordinaria”.
Infine, il comma 3 dispone che l’organo commissariale potrà esercitare la facoltà di risolvere i contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell’amministrazione straordinaria e sino alla cessione dei predetti complessi aziendali; qualora la predetta facoltà non venisse esercitata, i contratti continueranno ad avere piena esecuzione. Sul punto viene altresì chiarito che, nell’ambito della procedura de qua, non troverà applicazione il disposto di cui all’art. 50, co. 3 del D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, ai sensi del quale: “Dopo che è stata autorizzata l’esecuzione del programma, l’altro contraente può intimare per iscritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto”.

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