23 Lug Appalti pubblici: alla Consulta ancora la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo, c.p.a. (TAR Puglia, Bari, Sez. III, ordinanza 20 luglio 2018, n. 1097).
Con ordinanza n. 1097/2018, il TAR Puglia, ha rimesso nuovamente alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 2 bis, primo e secondo periodo, c.p.a.. Il Collegio ha rinvenuto i profili di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 79, comma 1 c.p.a., art. 134 Cost., art. 1 L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui la previsione normativa onera l’impresa partecipante alla gara di impugnare immediatamente le ammissioni delle altre imprese partecipanti alla stessa gara, pena l’incorrere nella preclusione di cui al secondo periodo della disposizione, secondo cui “L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale”. La previsione inoltre sarebbe illegittima anche nella parte in cui comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso l’aggiudicazione definitiva da parte dell’operatore che abbia omesso di impugnare tempestivamente l’ammissione del concorrente, poi risultato aggiudicatario, per contrasto con gli artt. 3, comma 1, art. 24, commi 1 e 2, art. 103, comma 1, art. 111, commi 1 e 2, art. 113, commi 1 e 2 e art. 117, comma 1 della Costituzione e artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), recepita con L. 4 agosto 1955, n. 848.