Comunicato della Commissione Europea sulle conseguenze della Brexit nel settore degli appalti pubblici.

Comunicato della Commissione Europea sulle conseguenze della Brexit nel settore degli appalti pubblici.

Con comunicato stampa del 18 gennaio 2018 la Commissione Europea ha illustrato le conseguenze che il futuro recesso del Regno Unito dall’Unione Europea, a seguito della comunicazione del 29 marzo 2017, produrrà verosimilmente nel settore delle procedure ad evidenza pubblica.

Dal 30 marzo 2019, salvo accordo di diverso tenore, tutto il diritto primario e secondario dell’Unione cesserà di essere applicabile al Regno Unito, con la conseguenza che tale Stato diventerà, così, “third country”, anche con particolare riguardo alle procedure di gare per l’affidamento di appalti pubblici.
In assenza di una disciplina transitoria, o di un accordo di recesso che ne preveda specificamente l’ultrattività, invero, dal 30 marzo 2019 le Direttive 23, 24 e 25/2014/UE cesseranno di essere applicabili alle procedure di gara intraprese tra gli operatori economici del Regno Unito e le PA degli Stati Membri.
Queste le conseguenze di maggior rilievo:

  • Gli operatori economici del Regno Unito avranno il medesimo status di un qualsivoglia operatore economico di stato terzo, con il quale l’Unione Europea non abbia concluso un accordo che preveda la liberalizzazione degli appalti pubblici.
  • Nelle procedure di appalto nei settori dell’acqua, energia, trasporti e servizi postali, le offerte con più del 50% di prodotti provenienti dal Regno Unito potrebbero non venir ammesse o potrebbero non aggiudicarsi il contratto.
  • L’art. 85 della Direttiva 2014/25/EU prevede, invero, che in tali settori le offerte che prevedano un quantitativo di prodotti provenienti da paesi extra europei superiore al 50% dell’intera offerta possono venir respinte dalle stazioni appaltanti degli Stati membri.
  • Gli operatori economici inglesi potranno vedersi precluso l’accesso alle procedure di gara in materia di difesa e sicurezza pubblica indette in Europa, poiché il Considerando 18 della Direttiva 2009/81/EC riconosce agli Stati membri il potere di consentire o meno la partecipazione agli operatori economici di paesi extra europei (“Third countries”)
  • Ai sensi dell’art. 22 della Direttiva 2009/81/EC, gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati dalle proprie autorità competenti. Con il recesso del Regno Unito, gli Stati membri non saranno più obbligati a riconoscere quelli forniti da operatori economici inglesi, benché equivalenti a quelli nazionali. Da ciò, la probabile esclusione dalle procedure di gara indette in Europa nel settore della difesa e della sicurezza, degli operatori economici che facciano affidamento sui nulla osta rilasciati nel Regno Unito.

EUCommission_Notice to stakeholders_public procurement

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