01 Feb Liquidazione coatta amministrativa: l’attività dei commissari liquidatori ha natura privatistica ed è soggetta alla giurisdizione ordinaria (TAR Lazio, sez. II bis sent. 31 gennaio 2018, n. 1127)
Con sentenza n. 1127/2018 il TAR Lazio, sezione seconda bis, ha riconosciuto la natura privatistica dell’attività dei commissari liquidatori nell’ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa e la sua soggezione alla giurisdizione ordinaria.
La pronuncia riguarda il ricorso di una società interessata all’acquisizione di un pacchetto azionario di controllo della Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (BIM), detenuto da un istituto di credito in liquidazione, e oggetto di cessione da parte dei commissari liquidatori all’esito di un confronto concorrenziale, dalla quale la ricorrente era stata esclusa, a suo avviso illegittimamente.
Ad avviso della ricorrente, tutti gli atti compiuti dai commissari liquidatori sarebbero stati espressione di poteri pubblicistici, e come tali soggetti alle regole che presiedono l’esercizio dell’attività amministrativa, a tutela dell’intesse pubblico alla stabilità del sistema bancario ed, in particolare, non solo il d.l. 99/2017 ma anche i principi che governano la disciplina dell’aggiudicazione di contratti pubblici d. lgs. 50/2016
Nel caso di specie, la sua esclusione dalla procedura di cessione, sarebbe avvenuta in violazione di ogni regola e principio di evidenza pubblica, denotando un illegittimo uso della discrezionalità amministrativa da parte dei commissari liquidatori.
Secondo il TAR, invece, l’azione dei Commissari liquidatori, regolata dall’art. 210, comma 1, del R.D. n. 267 del 1942 e dall’art. 90, comma 1 e 3 del T.U.B, è finalizzata al soddisfacimento delle sole ragioni dei creditori che rappresentano una specifica categoria di soggetti, ex art. 85 TUB, e la cui tutela costituisce la ratio della disciplina.
Tale interesse, non rileva sul piano pubblicistico, né l’attività dei commissari liquidatori può essere equiparata, né assimilata ad atti di natura amministrativa, avendo invece natura privatistica.
In virtù di quanto sopra, la società ricorrente avrebbe vantato, pertanto, una posizione di diritto soggettivo, soggetta alla giurisdizione ordinaria.
TAR LAZIO 2018n1127