12 Lug PAT: La sottoscrizione del ricorso in formato digitale CAdES non è causa di nullità dell’atto (TAR Lazio, Roma, sezione I bis, sentenza 25 maggio 2018, n. 5912).
Con sentenza n. 5912/2018 il TAR Lazio ha affermato che la mancata sottoscrizione del ricorso in formato digitale CAdES non è causa di nullità dell’atto, sia secondo il diritto nazionale che secondo il diritto comunitario.
La vicenda trae origine dal ricorso inizialmente formato e depositato con firma CAdES e successivamente depositato in formato nativo digitale sottoscritto con firma digitale PAdES.
Il Collegio dà atto dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa – e ripreso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (27 aprile 2018, n. 10266) – secondo cui la sottoscrizione di un atto in formato digitale CAdES anziché in formato PAdES non costituisca causa di nullità dello stesso ai sensi degli artt. 44, comma 1, lett. a) c.p.a. e 156, comma 1, c.p.c., in ragione (i) dell’equivalenza dei due formati digitali nonché (ii) della piena idoneità del formato CAdES ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore.
In particolare, il Collegio osserva che l’art. 6, commi 4 e 5 del D.P.C.M. n. 40 del 16.2.2016 prescrive il formato di firma digitale PAdES per la sola sottoscrizione del modulo di deposito degli atti e non per la sottoscrizione degli atti stessi e che tale norma che prescrive il formato PAdES è comunque di fonte regolamentare. Al contrario, secondo il diritto comunitario le firme digitali di tipo CAdES e quelle di tipo PAdES sono equivalenti e devono essere riconosciute e convalidate dagli Stati membri, senza eccezione alcuna. In particolare, il cd. Regolamento eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services, ossia il Reg. UE, n. 910/2014) e la consequenziale decisione esecutiva (Comm. UE, 2015/1506) impongono agli Stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standards tra i quali figurano sia quello CAdEs sia quello PAdES.