Antiriciclaggio: per il principio del favor rei possono essere ridotte ai nuovi e meno gravosi importi anche le sanzioni irrogate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (Trib. Roma, ord. 6-8/01/2018).

Antiriciclaggio: per il principio del favor rei possono essere ridotte ai nuovi e meno gravosi importi anche le sanzioni irrogate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (Trib. Roma, ord. 6-8/01/2018).

Con ordinanza del 6 gennaio 2018 (dep. 08/01), il Giudice Monocratico della II^ Sezione Civile del Tribunale di Roma ha accolto per il principio del favor rei un’istanza sospensiva presentata da un istituto di credito avverso una sanzione di elevatissimo importo irrogata nei confronti di quest’ultimo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze a causa della mancata segnalazione di operazioni sospette ai sensi di quanto previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio (Capo III, artt. 35 – 41).
Benché in sede cautelare, il Giudice dimostra di accogliere la tesi, fortemente contrastata dal Ministero, secondo cui il principio del favor rei, introdotto nel primo comma dell’art. 69 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 a seguito dalla recente riforma dell’antiriciclaggio (D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90), si applica anche alle sanzioni già emanate alla data di entrata in vigore della predetta riforma (4 luglio 2017), anche sotto il profilo della loro quantificazione. Ai sensi del citato art. 69, rubricato “Successione delle leggi nel tempo”, nessuno può essere sanzionato per un fatto che, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui Titolo V, non costituisce più illecito. Inoltre, per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del Decreto e sanzionate in via amministrativa, si applica, se più favorevole, la legge vigente all’epoca della commessa violazione, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta.
Il Tribunale di Roma pare quindi orientato nel senso che le sanzioni vadano comunque ricalcolate secondo i criteri di quantificazione introdotti dalla riforma. Tale assunto porta con sé conseguenze significative, poiché i nuovi criteri sono ben più miti rispetto a quelli precedenti. Infatti, per l’inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione, è oggi prevista una sanzione fissa pari a tremila euro aumentabile, per i casi di particolare gravità, ad un importo ricompreso tra un minimo di trentamila sino ad un massimo di trecentomila euro (art. 58, co. 1, D.lgs. n. 231/2007). Non così invece ai sensi della disciplina previgente, secondo la quale la sanzione pecuniaria era da comminarsi (come avvenuto nel caso di specie) nella misura ricompresa l’1% e il 40% dell’importo della operazione non segnalata, senza l’indicazione o criteri per individuazione di un massimale (con l’indubbia conseguenza che, a causa della mancata indicazione di un criterio certo, tali sanzioni potevano alle volte raggiungere anche importi milionari).
TribRoma_Ordinanza_6_1_2018

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