La Stazione Appaltante deve valutare le risoluzioni contrattuali anche se sub judice (CGUE, Sez. IV, sentenza 19 giugno 2019, C‑41/18).

La Stazione Appaltante deve valutare le risoluzioni contrattuali anche se sub judice (CGUE, Sez. IV, sentenza 19 giugno 2019, C‑41/18).

Con sentenza del 19 giugno 2019, la Corte di Giustizia ha dichiarato la non compatibilità con il diritto dell’Unione ed in particolare con l’art. 57, par. 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui preclude alla Stazione Appaltante di valutare le risoluzioni contrattuali sub judice pronunciate nei confronti di un operatore economico.
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la mera contestazione da parte dell’impresa della risoluzione di un precedente contratto pubblico dinanzi a un giudice civile non può privare la Stazione Appaltante del potere di valutare l’affidabilità del concorrente.
Per la Corte la disposizione nazionale priva di effetto il motivo di esclusione facoltativa ivi previsto, dal momento che il potere discrezionale della Stazione Appaltante è azzerato in caso di contestazione in giudizio di una precedente risoluzione contrattuale.
Pertanto la Corte ha affermato il seguente principio:
L’articolo 57, paragrafo 4, lettere c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in forza della quale la contestazione in giudizio della decisione di risolvere un contratto di appalto pubblico, assunta da un’amministrazione aggiudicatrice per via di significative carenze verificatesi nella sua esecuzione, impedisce all’amministrazione aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase della selezione degli offerenti, sull’affidabilità dell’operatore cui la suddetta risoluzione si riferisce”.

CGUE C‑41-18

CONDIVIDI