AGCM: Facebook sanzionata per illecito utilizzo dei dati degli utenti a fini commerciali (Provv. PS11112 del 29 Novembre 2018)

AGCM: Facebook sanzionata per illecito utilizzo dei dati degli utenti a fini commerciali (Provv. PS11112 del 29 Novembre 2018)

Con provvedimento del 29 novembre 2018 (PS11112) l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito “AGCM”) ha concluso l’istruttoria avviata nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo.
Nel provvedimento, l’AGCM ha considerato che il patrimonio informativo costituito dai dati degli utenti di Facebook, utilizzato per la profilazione degli utenti medesimi a uso commerciale e per finalità di marketing, acquista, proprio in ragione di tale uso, un valore economico idoneo a configurare l’esistenza di un rapporto di consumo tra il professionista e l’utente che utilizza i servizi resi disponibili da Facebook attraverso il proprio sito e le proprie app, seppur per tali servizi non venga richiesto all’interessato un corrispettivo.
L’Autorità, quindi, ha parificato i trattamenti condotti da Facebook alla stregua di pratiche commerciali scorrette e, di conseguenza, ha constatato le seguenti violazioni:
– Pratica ingannevole: Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, ha ingannevolmente indotto i suoi utenti, i quali rivestono la qualifica di consumatori per le ragioni sopra esposte, a registrarsi nell’omonima piattaforma non informandoli, adeguatamente e immediatamente, dell’intento commerciale dalla stessa perseguito ed enfatizzando la gratuità del servizio. In particolare, secondo l’Autorità, le informazioni fornite agli utenti risultano generiche e incomplete, le quali non distinguono adeguatamente le finalità per cui detto servizio è reso, il quale, da un lato, persegue la finalità di personalizzare e migliorare la socializzazione con altri utenti e, dall’altro, di utilizzare i dati conferitigli per realizzare campagne pubblicitarie mirate. Gli utenti, pertanto, avrebbero assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nello stesso) ove fossero stati adeguatamente informati in merito alla natura e alla finalità per cui detto servizio viene reso.
– Pratica aggressiva: l’AGCM ha accertato che Facebook, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, esercita un indebito condizionamento nei confronti degli utenti registrati che, attraverso la pre-selezione della funzione “Piattaforma attiva”, subiscono – senza, peraltro, aver prestato un espresso e preventivo consenso – la trasmissione dei loro dati a siti web/app di terzi per finalità commerciali. L’AGCM, inoltre, ha ritenuto che Facebook limitasse, de facto, il diritto dell’utente di poter revocare il proprio consenso, prospettandogli, quale conseguenza della revoca, numerosi ostacoli connessi alla fruibilità del social network.
Alla luce delle suddette pratiche, l’AGCM ha inflitto a Facebook una sanzione amministrativa pecuniaria dell’ammontare complessivo pari a 10 milioni, imponendogli altresì, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, l’obbligo di pubblicare una dichiarazione di rettifica sul sito internet e sull’App per informare i consumatori.
agcm_provv_FB

CONDIVIDI