13 Giu L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sull’omesso versamento del contributo ANAC: è sanabile mediante soccorso istruttorio, ma preclude la valutazione dell’offerta finché non è provato l’avvenuto pagamento
Con la sentenza n. 6 del 9 giugno 2025, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto il contrasto giurisprudenziale relativo alla natura giuridica del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e alle conseguenze del mancato pagamento entro il termine di presentazione delle offerte nelle procedure di gara.
La vicenda trae origine dall’esclusione di un operatore economico per omesso versamento del contributo ANAC nei termini, esclusione ritenuta illegittima dal TAR Lazio con la sentenza n. 3340 del 19 febbraio 2024. La decisione è stata impugnata dall’Autorità, dando così avvio a un percorso giurisprudenziale culminato con l’intervento dell’Adunanza Plenaria.
La questione era stata rimessa con l’ordinanza n. 48 del 7 febbraio 2025 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, che ha chiesto un chiarimento sul regime giuridico del contributo, in particolare in riferimento all’art. 1, comma 67, della L. n. 266/2005, oggi richiamato dall’art. 222 del D.lgs. n. 36/2023, che qualifica il pagamento come “condizione di ammissibilità dell’offerta”.
L’Adunanza Plenaria ha esaminato i due orientamenti giurisprudenziali formatisi nel tempo e ha fornito un inquadramento definitivo sul tema, con rilevanti implicazioni per gli operatori economici e le stazioni appaltanti.
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