Il Consiglio di Stato riconosce la contrarietà al diritto eurounitario e la necessaria disapplicazione del limite del 30% alla quota di subappalto e del 20% al ribasso applicabile ai corrispettivi per le prestazioni subappaltate

Il Consiglio di Stato riconosce la contrarietà al diritto eurounitario e la necessaria disapplicazione del limite del 30% alla quota di subappalto e del 20% al ribasso applicabile ai corrispettivi per le prestazioni subappaltate

Con sentenza pubblicata lo scorso 29 luglio la VI Sezione del Consiglio di Stato, ha espresso importanti principi in materia di contrarietà al diritto dell’Unione dei limiti sanciti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 (i) alla quota di subappalto di contratto pubblico e (ii) al ribasso dei prezzi applicabili alle prestazioni subappaltate, a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia dello scorso 27 novembre 2019 resa nell’ambito della vicenda in esame (causa C-401/18).

Nel caso all’esame del Collegio, la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione della gara deducendo, tra le altre cose, il ricorso al subappalto per una quota superiore al 30% e l’applicazione di corrispettivi alle prestazioni subappaltate ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli applicati ai propri dipendenti da parte della prima graduata, con conseguente violazione dell’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006.

Il TAR aveva accolto le censure ritenendo integrata la violazione di entrambi i predetti limiti che aveva conseguentemente determinato la non sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria.

Il Consiglio di Stato ha invece riformato la sentenza sul punto, affermando che a seguito della sentenza della Corte di Giustizia, il limite del 30% alla quota subappaltabile e il limite del 20% al ribasso applicabile ai corrispettivi per le prestazioni subappaltate, sanciti dall’art. 118 del D.Lgs.n. 50/2016, siano da ritenere contrari al diritto eurounitario ed in particolare ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), gli artt. 25 della Direttiva 2004/18 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 e 71 della Direttiva 2014//24 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, e come tale, vadano disapplicati.

Leggi la sentenza

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