D.L. Cura Italia: Misure finanziarie e fiscali per le imprese.

D.L. Cura Italia: Misure finanziarie e fiscali per le imprese.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. “Cura Italia” (il Decreto) – ha introdotto, tra le varie norme, alcune misure finanziarie e fiscali per le imprese.

Le principali misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Di seguito la sintesi delle principali misure contenute nel Decreto a sostegno della liquidità delle imprese.

Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49)

Con riferimento al Fondo di garanzia per le PMI, l’art. 49, comma 1, del Decreto prevede per 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020:

                      • la concessione a titolo gratuito della garanzia del fondo, con la sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni – ove previste – per l’accesso al fondo stesso;
                      • l’innalzamento da 2.500.000 a 5.000.000 € dell’importo massimo garantito per ciascuna impresa;
                      • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è fissata all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 €. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che non superino la percentuale massima di copertura (pari all’80%) e l’importo massimo garantito per singola impresa (1.5 mln/€).
                      • l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
                      • la possibilità per Amministrazioni e soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività di assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimodell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione;
                      • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza COVID-19;
                      • procedure di valutazione per l’accesso al fondo ristrette ai profili economico-finanziari con esclusione dal modello di rating del cd. modulo andamentale. Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o le “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
                      • l’eliminazione della commissione di mancato perfezionamento delle operazioni garantite e non finanziate prevista dall’art. 10, comma 2, del Decreto interministeriale 6 marzo 2017;
                      • la possibilità per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 €, di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
                      • la possibilità per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, di aumentare del 50% la quota della tranche junior coperta dal Fondo, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
                      • l’ammissibilità alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, di nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3.000 € erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, come autocertificazione. In favore di tali soggetti beneficiari l’intervento del Fondo è concesso gratuitamente e senza valutazione;
                      • la possibilità per le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa;
                      • la proroga per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.

Per la realizzazione di tali misure vengono assegnati al Fondo 1.500.000.000 € per l’anno 2020 (comma 7);
È estesa ai soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo per le PMI (comma 2);
Possono essere concesse garanzie su portafogli e portafogli di minibond, a valere sulla dotazione disponibile del Fondo (comma 3);
Gli operatori di microcredito (se micro o PMI) possono beneficiare della garanzia a titolo gratuito e nella misura massima dell’80% dell’ammontare del finanziamento affinché gli stessi possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di microcredito (a loro volta garantibili dal Fondo all’80% e senza valutazione) (comma 4);
Viene innalzato da 25.000 a 40.000 € l’importo massimo delle operazioni di microcredito e previsto l’aggiornamento del relativo regolamento di cui al DM 17 ottobre 2014, n. 176 (comma 5);
Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, è prevista la possibilità di elevare la percentuale massima della garanzia del Fondo per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito qualora il Temporary Framework Covid-19 europeo permetta di incrementarle oltre l’80% previsto (comma 8);
Viene demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la possibilità di disporre ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese (comma 9).

Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

In caso di cessione, entro il 31 dicembre 2020, di crediti di natura commerciale o di finanziamento, vantati nei confronti di debitori inadempienti per oltre 90 giorni (c.d. deteriorati), viene prevista la possibilità per le imprese per le quali non sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza, di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite a: (i) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile al momento della cessione e (ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione, comunque nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti, esercitando apposita opzione.
Viene posto un limite ai crediti ceduti per un valore nominale massimo pari a 2.000.000.000 €.
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ovvero ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso.
I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP.
Sono escluse le cessioni di crediti tra società legate tra loro da rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 (art. 56)

Per le a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dall’epidemia COVID-19, (riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia) è prevista una moratoria straordinaria di mutui, leasing, aperture di credito e finanziamenti a breve in scadenza. In particolare, possono beneficiare di tale moratoria, su richiesta alla banca o all’intermediario finanziario creditore, le PMI con sede in Italia che avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari e le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate al 17 marzo 2020. La richiesta deve essere corredata da un’autocertificazione con cui si attesti di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Le misure attuate prevedono che:

                      1. le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
                      2. i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 siano prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
                      3. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; le imprese possono richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l’attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei finanziatori terzi.
Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Vengono poi disciplinate le procedure per la richiesta di escussione della garanzia da parte degli intermediari e le coperture e la percentuale minima di accantonamento.

Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia (art. 57)

Per supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo per le PMI possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP fino ad un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione europea.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, verranno stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia, la relativa procedura di escussione e i settori nei quali operano le imprese che possono usufruirne.

Viene istituito nello stato di previsione del MEF un fondo a copertura delle suddette garanzie dello Stato con una dotazione iniziale di 500.000.000 € per il 2020.

Misure fiscali di interesse per le imprese

                      • Ferme le disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (art. 1, d.l. n. 9/2020), per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa in Italia, è prevista la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale ( 62 del Decreto);
                      • Sono previste specifiche disposizioni a vantaggio di titolari di partita IVA, individuati in base ai ricavi o ai compensi ovvero in base alla provincia in cui hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa, ad es. la sospensione dei versamenti, in scadenza a marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, (ii) all’IVA e (iii) ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché (iv) ai premi per l’assicurazione obbligatoria ( 62 del Decreto);
                      • Introdotto un credito d’imposta del 50% per le spese per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro fino a un massimo di 20.000 € ( 64 del Decreto);
                      • Ai soggetti esercenti attività d’impresa che sono state sospese dal D.P.C.M. 11.03.2020 è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione su negozi e botteghe ( 65 del Decreto);
                      • Sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da (i) cartelle di pagamento, (ii) avvisi di accertamento esecutivi, (iii) avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali e slittano quelli relativi alla c.d. “rottamazione-ter” e al c.d. saldo e stralcio ( 68 del Decreto);
                      • Rinviate le scadenze per adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti ( 113 del Decreto).

Misure per l’internazionalizzazione (art. 72)

È stato istituito il “Fondo per la promozione integrata” con l’obiettivo di promuovere iniziative finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e all’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nei settori colpiti dall’emergenza legate al COVID-19. Tra le misure, si cita la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto, nei limiti imposti dalla normativa europea, fino al 50% dei finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni.
È stato altresì previsto che, al fine di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del “sistema Paese” in conseguenza della diffusione del Covid-19, i contratti di forniture, lavori e servizi funzionali al sostegno delle predette misure potranno essere aggiudicati con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

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