18 Dic Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.290 del 14-12-2018) il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, c.d. Decreto legge semplificazioni.
Il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” (“Decreto”) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 290 del 14.12.2018 ed è entrato in vigore il 15 dicembre 2018.
Il presente contributo si sofferma sulle modifiche apportate al codice dei contratti pubblici e al codice dell’amministrazione digitale nonostante il Decreto incida su svariati ambiti giuridici.
Appalti pubblici sotto soglia comunitaria
Con riferimento agli appalti pubblici, l’art. 5 del Decreto, rubricato “Norme in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria”, modifica l’art. 80 comma 5 lett. c) del codice dei contratti pubblici.
In sostanza la disposizione viene suddivisa in tre lettere (c, c-bis e c-ter), probabilmente nel tentativo di ricalcare il disposto dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, ma non sembra che la modifica sia risolutiva delle problematiche ad essa connesse (tassatività delle cause di esclusione, portata dell’obbligo dichiarativo, etc.).
Di seguito il testo dell’art. 80, comma 5, lett. c), come modificato dal decreto:
«c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;».
Le modifiche si applicheranno ai Bandi pubblicati e agli inviti inviati il giorno successivo alla entrata in vigore del Decreto.
Piattaforme digitali
Il successivo art. 8 rubricato “Piattaforme digitali”, prevede misure urgenti dirette ad assicurare l’attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana.
In particolare, la disposizione prevede che la gestione della piattaforma PagoPA per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati sia trasferita dall’Agenzia per l’Italia digitale (“AgID”) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, a tal fine si avvale del Commissario straordinario, ossia del capo del cosiddetto Team digitale. A tal fine, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, è prevista la costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, a cui saranno trasferiti i fondi oggi assegnati ad AgID e che avrà il compito di gestire la piattaforma.
Il Decreto posticipa al 31 dicembre 2019 la decorrenza dell’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.
Infine il comma 5 del citato art. 8 sostituisce il comma 7 dell’art. 65 del D.Lgs. n. 217 del 2017, concernente modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 82 del 2005 (“CAD”), alimentando importanti dibattiti sul futuro della posta elettronica certificata.
Il nuovo comma 7 affida alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il compito di emanare un apposito decreto per garantire la conformità dei servizi di posta elettronica certificata al Regolamento (UE) n. 910/2014 (“Regolamento eIDAS”), disponendo l’abrogazione dell’art. 48 del CAD all’entrata in vigore del decreto, che verrà emanato a valle di pareri acquisiti dall’AgID e dal Garante per la protezione dei dati personali.
D.L. n. 135/2018