Privacy: rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione la questione del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio (Cass., Sez. III, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28084).

Privacy: rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione la questione del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all’oblio (Cass., Sez. III, Ordinanza del 5 novembre 2018, n. 28084).

Con l’ordinanza in epigrafe, la Suprema Corte è tornata sul delicato tema del bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca e ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

Il caso riguarda la recente pubblicazione di un fatto di cronaca su una rubrica settimanale di una testata giornalistica con cui veniva ricordato un risalente omicidio per cui il ricorrente era stato condannato a 12 anni di reclusione. La notizia è stata ripubblicata nel contesto di una rassegna di fatti di cronaca verificatisi negli ultimi trenta/quaranta anni nella città di Cagliari, in un’ottica di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su comportamenti e situazioni problematiche che si celano dietro avvenimenti tragici (ad esempio, disagi psicologici, abusi, precedenti di tossicodipendenza, ecc.).
Nel giudizio di prime cure, poi confermato in appello, è stato evidenziato che il diritto all’oblio non potesse essere invocato nel caso di specie, in quanto la finalità di detta pubblicazione, unitamente alle modalità espressive impiegate, escludeva qualsiasi finalità di strumentalizzazione della notizia.
Investita della questione, con l’ordinanza in commento, la Cassazione passa in rassegna la più rilevanti pronunce di legittimità degli ultimi anni sul tema, ribadendo i tratti essenziali del diritto di cronaca quale espressione della libera manifestazione del pensiero ai sensi dell’art. 21 della Costituzione. In particolare, la Suprema Corte richiama le condizioni per il legittimo esercizio di tale diritto, individuate da giurisprudenza ormai consolidata (i) nell’interesse pubblico sotteso all’informazione, (ii) nella verità dei fatti narrati e (iii) nella continenza espositiva.
Nell’ambito del suo excursus giurisprudenziale, la Corte di legittimità si sofferma sul tema connesso alla persistenza dei predetti presupposti nel tempo quale condizione di liceità di eventuali successive rievocazioni e/o ripubblicazioni di una notizia. Al tempo stesso, la Corte sottolinea la difficoltà di individuare in maniera univoca i presupposti in presenza dei quali il soggetto possa rivendicare il diritto all’oblio in caso di ripubblicazione, a distanza di molto tempo, di una notizia che lo riguardi. Tra i vari casi richiamati si segnalano le pronunce in materia di trasposizione online di archivi storici delle testate giornalistiche e di banche dati aventi finalità di ricerca. Tali pronunce, infatti, hanno qualificato il diritto all’oblio non solo in senso “negativo” e “statico, ossia come diritto alla cancellazione dei dati, ma anche in senso “positivo” e “dinamico”, quale diritto all’aggiornamento o all’integrazione dei dati mediante collegamento a notizie successive riguardanti la medesima vicenda. Diversamente, in materia di diffamazione a mezzo stampa, si è ritenuto che il collegamento tra fatti attuali e fatti risalenti nel tempo, non giustificato da un effettivo interesse alla rievocazione di tali vicende, configuri una lesione del diritto alla riservatezza dell’individuo.
Alla luce di una casistica tanto variegata e vista l’importanza dei diritti oggetto di bilanciamento, la Cassazione ha ritenuto opportuno richiedere l’intervento delle Sezioni Unite.

Cass_Or_ 28084_2018

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