Diritto societario: in caso di identità tra soci e amministratori, i sindaci di una S.r.l. devono segnalare le irregolarità riscontrate all’Autorità Giudiziaria (Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44107).

Diritto societario: in caso di identità tra soci e amministratori, i sindaci di una S.r.l. devono segnalare le irregolarità riscontrate all’Autorità Giudiziaria (Cass. Pen., Sez. V, 4 ottobre 2018, n. 44107).

Con la sentenza in epigrafe, la Cassazione è tornata sulla questione della responsabilità omissiva del sindaco ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dall’art. 216 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).

In particolare, un membro del Collegio Sindacale di una S.r.l. veniva condannato per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale perché, omettendo i dovuti controlli sull’operato degli amministratori in forza della sua qualità di sindaco, aveva favorito alcuni comportamenti distrattivi degli amministratori.
Secondo la Suprema Corte gli artt. 2403 e ss. c.c. pongono a carico del Collegio Sindacale obblighi di vigilanza relativi all’osservanza, da parte dell’organo gestorio, della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, tra cui è ricompresa la conservazione del patrimonio sociale rispetto a comportamenti distrattivi o dissipativi tenuti dagli amministratori.
In considerazione, inoltre, della posizione rivestita dallo stesso all’interno della società, il Collegio Sindacale è titolare di una serie di poteri che lo pongono in condizione di assolvere compiutamente ed efficacemente agli obblighi di vigilanza demandatigli. Tra questi, secondo parte della giurisprudenza di merito formatasi sul punto e che la Suprema Corte sembra avallare, i sindaci possono e, all’occorrenza, devono denunciare all’Autorità Giudiziaria le gravi irregolarità commesse dall’organo gestorio ex art. 2409 ult. co., c.c.
Secondo la Cassazione, quindi, non è corretto affermare che il Collegio Sindacale delle S.r.l. sia sprovvisto di tale potere di segnalazione, in quanto l’articolo da ultimo citato disciplina, con carattere di generalità, i poteri dello stesso e trova applicazione ogniqualvolta sia stato istituito il Collegio Sindacale, stante il rinvio alle disposizioni in tema di S.p.A. operato dall’art. 2477 c.c.
Conclude la Corte, infine, statuendo che, al ricorrere dei presupposti di legge, risponde di bancarotta fraudolenta patrimoniale il sindaco che, pur avendo i poteri necessari ai sensi degli artt. 2043, 2404, 2409 e 2477 c.c., abbia omesso di esercitare i poteri attribuitigli ex lege per stroncare eventuali condotte distrattive degli amministratori, atteso che poteva segnalare tali comportamenti all’assemblea o al Tribunale competente, a nulla rilevando la circostanza per cui, al momento della commissione della condotta, l’organo gestorio coincidesse con l’assemblea.

Sent_CassPen44107_18

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