Diritto dei consumatori: non acquista la qualifica di “professionista” il soggetto che pubblica su un sito Internet alcuni annunci di vendita (Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sent. 4 ottobre 2018, causa C-105/2017).

Diritto dei consumatori: non acquista la qualifica di “professionista” il soggetto che pubblica su un sito Internet alcuni annunci di vendita (Corte di Giustizia, Quinta Sezione, sent. 4 ottobre 2018, causa C-105/2017).

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di Giustizia, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, ha affrontato la questione dell’interpretazione della nozioni di “professionista” e di “pratiche commerciali” ai sensi dell’art. 2 lettere b) e d) della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

La questione interpretativa sottoposta alla Corte è stata sollevata dal Tribunale amministrativo di Varna, Bulgaria (Administrativen sad – Varna) nell’ambito di una controversia sorta tra la sig.ra Evelina Kamenova e la KZP, la Commissione per la tutela dei consumatori in Bulgaria, in merito alla possibilità di qualificare quale “professionista”, ai sensi della citata direttiva, una persona fisica che metta in vendita svariati oggetti attraverso la pubblicazione di annunci su un sito web.
Nel caso di specie, un consumatore, dopo aver acquistato un orologio tramite un sito di e-commerce e averne constatato la difformità rispetto alle caratteristiche indicate sull’annuncio, aveva presentato reclamo al KZP contro la venditrice, in quanto quest’ultima aveva rifiutato di riprendere il bene dietro rimborso del prezzo.
La Corte, dopo aver esteso il contesto normativo anche alla direttiva 2011/83/UE in materia di diritti dei consumatori, chiarisce che al fine di individuare la figura del “professionista” è necessario operare un confronto con la nozione di consumatore, valutando la posizione di inferiorità in cui quest’ultimo si trova dal punto di vista informativo, economico e giuridico. Ciò premesso, la Corte sottolinea il carattere funzionale della nozione di “professionista” e la necessità che la stessa venga inquadrata nel contesto del rapporto commerciale cui afferisce, mediante un approccio “caso per caso”. Difatti, il “professionista” è colui che svolge un’attività commerciale, all’interno di un contesto organizzato per lo svolgimento di attività di impresa o professionale.
La pronuncia in commento chiarisce, inoltre, che perché possa parlarsi di “pratica commerciale” ai sensi dell’art 2, lett. d) della direttiva 2005/29/CE è necessario che l’attività in cui si sostanzia tale pratica venga posta in essere da un soggetto che possa qualificarsi quale “professionista”, ossia come colui che agisce nel quadro di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale o che agisce in nome o per conto di altro professionista.
Pertanto, solo alla luce delle caratteristiche e del contesto nel quale si cala l’attività posta in essere dal soggetto, è possibile stabilire se quest’ultimo possa o meno essere definito professionista.
In virtù di tale percorso argomentativo, la Corte giunge alla conclusione che una persona fisica che pubblichi contemporaneamente su un sito Internet svariati annunci per la vendita di oggetti d’occasione, non può considerarsi per ciò solo un “professionista” che pone in essere una “pratica commerciale”. Occorre invero stabilire se tale condotta possa o meno collocarsi nell’ambito di un’attività commerciale, artigianale o professionale , secondo una verifica da compiersi di volta in volta, valutando tutte le caratteristiche del caso concreto.

CGUE_SentenzaC105_2017

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