Appalti pubblici: Il ritardo imputabile alla PA rende illegittimo il ricorso alla procedura negoziata per motivi di urgenza (TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sentenza 4 settembre 2018, n. 9145).

Appalti pubblici: Il ritardo imputabile alla PA rende illegittimo il ricorso alla procedura negoziata per motivi di urgenza (TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sentenza 4 settembre 2018, n. 9145).

Con sentenza n. 9145/2018, il TAR Lazio ha dichiarato l’illegittimità di un affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per ragioni di urgenza giustificato dall’Amministrazione con riferimento al tempo eccessivo che avrebbe richiesto l’espletamento della gara da indire a seguito dell’annullamento giurisdizionale di una procedura avente il medesimo oggetto.
Il Collegio ha invero stigmatizzato l’operato dell’Amministrazione che aveva lasciato decorrere più di un anno dall’annullamento giurisdizionale della precedente gara poiché l’urgenza di provvedere era addebitabile alla stessa PA per carenza di adeguata organizzazione e programmazione. Il TAR ha dunque condiviso le doglianze del ricorrente, ritenendo che nel caso di specie non ricorressero i presupposti – di stretta interpretazione – richiesti dall’art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento diretto, ossia (i) ragioni di estrema urgenza, (ii) determinate da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante e (iii) non imputabili in alcun modo alle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
TAR Lazio 2018n9145

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