Appalti pubblici: Le contestazioni relative alla cessione di azienda in fase di esecuzione del contratto pubblico sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. L’autorizzazione o il diniego al subentro è atto paritetico e vincolato (Cass., SS.UU., ordinanza 31.7.2018, n. 20347).

Appalti pubblici: Le contestazioni relative alla cessione di azienda in fase di esecuzione del contratto pubblico sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario. L’autorizzazione o il diniego al subentro è atto paritetico e vincolato (Cass., SS.UU., ordinanza 31.7.2018, n. 20347).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione patrocinato dal nostro Studio, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con riferimento all’accertamento della natura dell’accordo fra Tiscali e Fastweb e all’eventuale sindacato sul nulla osta di Consip al subentro di Fastweb nel Contratto Quadro SPC2 per effetto della cessione del ramo d’azienda “business enterprise” di Tiscali.La vicenda trae origine dal ricorso al TAR del Lazio proposto da Vodafone per l’annullamento del nulla osta ex art. 116 d.lgs. n. 163/2006 che autorizzava Fastweb al subentro nel predetto contratto pubblico.
La Corte ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario confermandola per tutte le vicende successive alla stipula del contratto ivi comprese “le controversie volte ad accertare le condizioni di validità, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto”. Fra tali controversie rientrano quelle relative alle vicende soggettive del contratto di cui all’art. 116 d.lgs. n. 163/2006.
La Corte di Cassazione ha evidenziato che nel caso di specie non viene in rilievo “l’esercizio di un potere autoritativo, manifestatosi attraverso provvedimenti a fronte dei quali la posizione soggettiva del privato si atteggia ad interesse legittimo, ma la mera verifica, a carattere vincolato e su basi di parità, che la vicenda soggettiva occorsa rientri in una delle fattispecie in presenza delle quali soltanto, ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. n. 163 del 2006, la controparte privata ha il diritto di subentrare nella titolarità del contratto”.
Cass. SS.UU. Ord. n. 20347_2018

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