Appalti pubblici: in caso di DURC negativo successivo all’adozione del provvedimento di aggiudicazione la Stazione Appaltante deve invitare l’impresa alla regolarizzazione (TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, sentenza 13 luglio 2018, n. 36).

Appalti pubblici: in caso di DURC negativo successivo all’adozione del provvedimento di aggiudicazione la Stazione Appaltante deve invitare l’impresa alla regolarizzazione (TAR Valle d’Aosta, Sez. Unica, sentenza 13 luglio 2018, n. 36).

Con sentenza n. 36/2018 il TAR Valle d’Aosta ha affermato che l’ambito di applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nella specie di quella relativa all’irregolarità contributiva, è circoscritto alla sola fase di affidamento della procedura e di selezione del contraente e non coinvolge invece la fase successiva all’aggiudicazione.La vicenda trae origine dalla revoca dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa a causa di un’irregolarità contributiva emersa successivamente all’aggiudicazione, ma regolarizzata prima della stipulazione del contratto. La Stazione Appaltante motivava il provvedimento di revoca con riferimento al fatto che l’irregolarità contributiva da parte di un operatore economico nel versamento dei contributi e accessori INPS costituisse causa ostativa alla stipulazione del contratto, trattandosi di requisito indispensabile ex art. 80, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che avrebbe dovuto permanere per tutto l’arco di svolgimento del procedimento, anche nella fase successiva all’aggiudicazione.
Il Collegio, al contrario ha annullato il provvedimento di revoca ritenendo che l’ambito di applicazione delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 debba ritenersi circoscritto alla sola fase di gara vera e propria, in cui la Stazione Appaltante ha la facoltà o l’obbligo di escludere le imprese partecipanti in presenza dei presupposti analiticamente e tassativamente indicati dalla norma medesima, e che si conclude con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione mediante il quale viene selezionato il contraente tra le imprese partecipanti.
Successivamente all’adozione dell’aggiudicazione, invece, l’esclusione del concorrente per i motivi di cui all’art. 80 non è più ammissibile, residuando il potere di autotutela in capo alla Stazione Appaltante, per gli stessi motivi di cui all’art. 80, ma nei limiti e in presenza degli stringenti presupposti di cui agli artt. 21 quinquies e nonies, L. 241/1990. Inoltre, con particolare riferimento all’inadempienza contributiva, non ritenuta grave quanto la commissione di un reato ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 ed emersa dal DURC successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, il Collegio ha affermato che la Stazione Appaltante deve in ogni caso consentirne la regolarizzazione, analogamente a quanto previsto dall’art. 30, comma 5 per la fase di esecuzione in cui, con riferimento al medesimo inadempimento, il legislatore fa salva la stipula del contratto.

TAR Aosta 2018n36

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