Riforma del Codice antimafia: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 in materia di incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei curatori fallimentari.

Riforma del Codice antimafia: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 in materia di incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei curatori fallimentari.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.121 del 26 maggio 2018, il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54 recante “Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161” (“Decreto”).

Le disposizioni modificano (art. 1) il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.

Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o Codice Antimafia), (art.2) la Legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), (art. 3) la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270) e (art. 4) le disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012, n. 3, prevedendo in particolare:

  • l’incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico [art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto che aggiunge il comma 4 bis all’art. 35 del Codice Antimafia];
  • l‘obbligo di dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incompatibilità, da depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico al momento dell’accettazione dell’incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina [art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto che introduce l’art. 35.1 e 35.2 nel Codice Antimafia]. Tale dichiarazione dovrà essere resa, pena la sostituzione d’urgenza del nominato da parte del tribunale come in caso di positivo riscontro dell’incompatibilità, da amministratori giudiziari (art. 1 comma 1 del Decreto), curatori fallimentari (art. 2), commissari giudiziali autonomamente nominati ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (art. 3) e gestori nominati dal giudice per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori in caso di sovraindebitamento (art. 4). Anche i coadiutori di questi ultimi, entro due giorni dal momento in cui hanno avuto conoscenza della nomina e, in ogni caso, prima di dare inizio alla loro attività dovranno redigere e consegnare tale dichiarazione ai predetti coadiuvati che a loro volta, entro i due giorni successivi, provvederanno a depositarla in cancelleria. In caso contrario o qualora sussista una causa di incompatibilità non ci si potrà avvalere dei coadiutori nominati.
  • la vigilanza del Presidente della Corte di appello sulle predette incompatibilità.

A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi, il deposito della dichiarazione prevista dovrà essere effettuato esclusivamente con modalità telematiche.

Come previsto dall’art. 6 del decreto, lo stesso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il prossimo 25 giugno 2018.

D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 54

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