AGCM: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (Delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2018).

AGCM: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità” (Delibera n. 27165 del 15 maggio 2018 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 122 del 28 maggio 2018).

All’esito della consultazione pubblica indetta con delibera 7 marzo 2018, l’AGCM ha approvato il “Regolamento attuativo in materia di rating di legalità”, entrato in vigore oggi 29 maggio 2018, giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche proposte nella bozza di regolamento in consultazione erano volte alla semplificazione, allo snellimento e alla chiarificazione delle procedure per l’attribuzione, la modifica, il rinnovo, la revoca e l’annullamento del rating di legalità.
L’AGCM ha ritenuto di approvare tutte le proposte di revisione. Le modifiche più rilevanti hanno avuto ad oggetto l’art. 5 in tema di “Procedimento per l’attribuzione del rating” che è stato semplificato: l’AGCM è ora la sola Autorità preposta al procedimento, con l’eventuale ausilio dell’ANAC per le verifiche di sua competenza. È stata eliminata la Commissione Consultiva e l’intervento dei Ministeri della Giustizia e dell’Interno è previsto in via solo eventuale con funzioni solo consultive.
È ora previsto, altresì, un contradditorio endoprocedimentale sui motivi ostativi all’accoglimento della domanda da svolgersi con l’impresa che potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
È stata introdotta all’art. 6 la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all’impresa, la carenza dei requisiti per l’attribuzione del rating di cui all’art. 2 del medesimo Regolamento.
La revoca seguirà alla perdita dei requisiti nelle more del procedimento o a dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 rilasciate nella fase iniziale; al contrario, l’annullamento seguirà alla carenza di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta.
Anche in questa fase è introdotta la previsione di un contraddittorio endoprocedimentale con l’impresa sui motivi ostativi al mantenimento del rating, o che ne comportino la revoca o l’annullamento.

AGCM_Regolamento_rating_legalità_Delib_27165-2018

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