ANAC: avviata la consultazione pubblica sulle Linee Guida recanti "Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità".

ANAC: avviata la consultazione pubblica sulle Linee Guida recanti "Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità".

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto in consultazione pubblica le Linee Guida recanti “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità” in attuazione dell’art. 83, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (“Codice”), al fine di definire, i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione. I requisiti reputazionali alla base del rating tengono conto dei precedenti comportamenti dell’impresa, relativamente al mancato utilizzo del soccorso istruttorio, all’applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive, nonché al rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e dell’incidenza e degli esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara sia in fase di esecuzione del contratto. Le Linee Guida, inoltre, istituiscono un sistema amministrativo di penalità e premialità per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresì uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia.
Il rilascio del rating è basato sulla valutazione delle seguenti categorie di requisiti reputazionali:

  1. requisiti relativi alla valutazione della performance dell’esecutore, con un punteggio massimo pari a 100; Il responsabile unico del procedimento (RUP), valuterà tali requisiti avvalendosi di una scheda (allegata alle Linee Guida), da compilarsi in accordo con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione;
  2. requisiti di carattere generale, che impattano sulla valutazione complessiva dell’operatore economico non necessariamente esecutore del contratto, con un punteggio massimo pari a 40, dato dalla somma di 25 punti – attribuiti a tutti gli operatori economici in assenza di c.d. elementi penalizzanti (di cui al § 3.9 e cioè: la mancata adesione al soccorso istruttorio, inadempimenti in relazione alla denuncia obbligatoria delle richieste estorsive o corruttive, la condanna alle spese nel contenzioso, la risoluzione contrattuale per inadempimento, l’escussione della cauzione per mancata sottoscrizione del contratto o per false dichiarazioni e l’attivazione della polizza decennale) – e un punteggio massimo di 15 punti attribuito in funzione degli anni di attività nel mercato dei contratti pubblici senza elementi ostativi o penalizzanti al rilascio del rating di impresa (1 punto per ogni anno, considerando un massimo di 15 annualità).

In presenza di elementi penalizzanti, è prevista una decurtazione di punti (§ 3.10) a seguito della quale, qualora il punteggio massimo (25 punti) risulti ridotto ad un valore pari o inferiore a 10 punti, il rating di impresa non potrà essere rilasciato, come anche nel caso di mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Agli operatori economici che non hanno mai partecipato ad una procedura ad evidenza pubblica né eseguito un contratto pubblico verrà attribuito convenzionalmente il punteggio massimo per la valutazione della pregressa performance e il punteggio relativo alle cause penalizzanti, mentre non potrà essere attribuito alcun punteggio per l’attività passata.
Le stazioni appaltanti dovranno inviare ad ANAC le schede di valutazione della performance e le informazioni sugli elementi penalizzanti; in caso contrario saranno soggette alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’ANAC ex art. 213, comma 13, del Codice.
L’operatore economico al momento di presentazione della richiesta di rating di impresa potrà verificare la presenza presso ANAC delle schede di valutazione relative a tutti i contratti relativi al periodo di riferimento.
Qualora il punteggio ottenuto sia pari o superiore a 60 punti, il rating di impresa potrà essere utilizzato ai fini della riduzione della garanzia (art. 93, comma 7, del Codice).
Il rating di impresa potrà essere richiesto dopo sei mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida.
Considerati i numerosi temi trattati l’Autorità ha articolato il modulo per argomenti. Nella redazione dei contributi, i partecipanti alla consultazione dovrebbero rispettare tale suddivisione.
Le osservazioni e le proposte operative dovranno pervenire entro il 29 giugno 2018 alle ore 18.00, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

ANAC_Consultazione Linee Guida_rating di impresa

Modulo osservazioni

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