Appalti pubblici: obbligo di fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 8/E del 30 aprile 2018).

Appalti pubblici: obbligo di fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti (Circolare dell’Agenzia delle Entrate N. 8/E del 30 aprile 2018).

Con Circolare N. 8/E del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito applicativo di cui all’art. 1, comma 917 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (“Legge di Bilancio 2018”), in tema di obbligo di fatturazione elettronica per subappaltatori e subcontraenti.In particolare, l’obbligo – che sarà in vigore dal 1 luglio 2018 – troverà applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra l’impresa aggiudicataria e la stazione appaltante, nonché tra questa e i suboperatori di cui intenda avvalersi nella fase di esecuzione del contratto, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.
Pertanto, sia le prestazioni rese dall’impresa aggiudicataria nei confronti della stazione appaltante, che quelle rese da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti nei confronti della stessa impresa aggiudicataria dovranno essere necessariamente documentate con fattura elettronica.
Al contrario, qualora i subappaltatori, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal subappalto e/o subcontratto, si avvalessero di beni e/o servizi resi da un ulteriore soggetto, questo resterà libero di emettere fatture secondo le regole ordinarie e, dunque, anche in formato analogico.
L’Agenzia ricorda, inoltre, che ai sensi del citato art. 1, comma 917 la fattura elettronica dovrà recare necessariamente l’indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unitario Progetto (CUP).

Circolare dell’Agenzia delle Entrate_n. 8E

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