Appalti pubblici: la stazione appaltante non è obbligata alla revisione periodica dei prezzi nei contratti collegati nei settori speciali (CGUE, Sez. IX sent. 19 aprile 2018, Causa C-152/17).

Appalti pubblici: la stazione appaltante non è obbligata alla revisione periodica dei prezzi nei contratti collegati nei settori speciali (CGUE, Sez. IX sent. 19 aprile 2018, Causa C-152/17).

Con sentenza del 19 aprile 2018, la Nona sezione della Corte di Giustizia ha riconosciuto la conformità alla direttiva 2004/17/CE e ad i principi di trasparenza e parità di trattamento, della normativa nazionale che non preveda l’obbligo per la Stazione Appaltante di revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione nei settori collegati a quelli disciplinati dalla direttiva stessa.Il Consiglio di Stato con ordinanza del 24 novembre 2016 ha rimesso alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale circa la conformità “al diritto dell’Unione (in particolare [agli] articoli 3, co. 3, TUE, articoli 26, 56-58 e 101 TFUE, articolo 16 [della Carta]) ed alla direttiva 2004/17 dell’interpretazione del diritto italiano che esclude la revisione dei prezzi nei contratti afferenti ai (…) settori speciali, con particolare riguardo a quelli con oggetto diverso da quelli cui si riferisce la stessa direttiva, ma legati a questi ultimi da un nesso di strumentalità.
La domanda di pronuncia pregiudiziale traeva origine da una controversia insorta tra due operatori aggiudicatari di un appalto di servizi di pulizia e la stazione appaltante, a seguito del rifiuto di quest’ultima di procedere alla revisione del prezzo dell’appalto, motivato con riferimento al fatto che il contratto non la prevedesse.
Il giudice di rinvio rilevava che gli articoli 115 e 206 del d. lgs. n. 163/2006 non prevedono l’obbligo per la stazione appaltante di procedere alla revisione periodica dei prezzi nei contratti connessi nei settori speciali, ossia quei contratti che, pur avendo natura diversa, abbiano un nesso di strumentalità con un’attività esercitata nei settori considerati dagli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17. Il Consiglio di Stato evidenziava un possibile contrasto della normativa nazionale con gli artt. 3, comma 3 TUE, artt. 26, 56-58 e 101 TFUE, art. 16 della Carta e altresì con la stessa direttiva 2004/17, in quanto l’impresa aggiudicataria di un appalto relativo ad un servizio collegato ad un settore speciale si sarebbe trovata in una posizione di soggezione e debolezza nei confronti della stazione appaltante, determinandosi così un ingiustificato squilibrio contrattuale e un’alterazione delle regole di funzionamento del mercato.
La Corte rileva che le norme nazionali citate non contrastano né con i principi di parità di trattamento e di trasparenza, né con le disposizioni specifiche della direttiva 2004/17, che è applicabile anche alle procedure di appalto di servizi connessi a quelli dalla stessa regolati. Nessuna norma della direttiva impone invero che le stazioni appaltanti procedano alla revisione del prezzo. La sentenza rileva, inoltre, che il prezzo dell’appalto è un elemento che attiene all’attività di valutazione discrezionale delle offerte da parte della stazione appaltante, analogamente alla scelta dell’operatore cui affidare la commessa, come si desume dalla lettura dell’art. 55, paragrafo 1 della direttiva 2004/17. Pertanto, le norme nazionali che non prevedano l’obbligo di revisione periodica dei prezzi dopo l’aggiudicazione nei settori collegati a quelli di cui alla direttiva 2004/17 non contrastano né con le disposizioni specifiche della stessa direttiva, né con i principi di parità di trattamento e di trasparenza ad essa sottesi, ma sono piuttosto idonee a favorirli.

CGUE Sez. IX sent. 19 aprile 2018 C-152-17

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