Antiriciclaggio: pubblicate le istruzioni UIF sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni.

Antiriciclaggio: pubblicate le istruzioni UIF sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell’art. 10, comma 4 del d.lgs. 231/2007 ss.mm.ii. l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha adottato le “istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni”, pubblicate sul proprio sito il 23 aprile 2018.In materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo le Pubbliche Amministrazioni hanno l’obbligo di comunicazione all’UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell’esercizio della propria attività istituzionale.
Il documento in commento individua sia i dati e le informazioni che l’Amministrazione ha l’obbligo di trasmettere all’UIF, sia le modalità e i termini della comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.
In particolare, il documento, suddiviso in tre capi, è composto da 12 articoli e da un allegato dedicato agli indicatori di anomalia.
Nel capo I (artt. 1-2) vengono fornite indicazioni di carattere generale sulla comunicazione – da effettuarsi “a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta” (cfr. art. 1) – e sugli indicatori di anomalia, “volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette” ed aventi lo “scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime”.
Nel capo II (artt. 3-10) vengono specificate modalità e contenuto della comunicazione.
La comunicazione deve essere trasmessa per via telematica tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d’Italia, previa adesione al sistema di comunicazione online.
La comunicazione deve contenere: a) dati identificativi della comunicazione, in cui sono riportate le informazioni che identificano e qualificano la comunicazione e la Pubblica amministrazione; b) elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
c) elementi descrittivi, in forma libera, sull’operatività oggetto della comunicazione e sui motivi del sospetto; d) eventuali documenti allegati.
Con riferimento a particolari casi (errori materiali o incongruenze nel contenuto della comunicazione, omesso riferimento di informazioni rilevanti), viene prevista la possibilità di inviare una comunicazione sostitutiva. Inoltre, vengono disciplinate le ipotesi in cui la P.A. deve indicare il collegamento tra comunicazioni (connessioni tra operazioni sospette, continuazione di operazioni precedentemente comunicate, trasmissione di documenti ulteriori in ordine a un’operazione già comunicata).
Il capo III regola i rapporti tra l’UIF e il soggetto delegato dalla P.A. a valutare ed effettuare le comunicazioni, da nominarsi con provvedimento formalizzato (art. 11); prevede poi, nelle disposizioni finali (art.12), la pubblicazione in G.U. e l’aggiornamento periodico del documento.
L’allegato è una elencazione non esaustiva di indicatori di anomalia, suddivisi in:
A. Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione;
B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni;
C. Indicatori specifici per settore di attività (precisamente: Settore appalti e contratti pubblici, Settore finanziamenti pubblici, Settore immobili e commercio).
L’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l’operazione sia sospetta. La P.A. dovrà, pertanto, valutare con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. D’altro canto, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell’operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario che l’Amministrazione svolga una specifica analisi nel concreto e una valutazione complessiva dell’operatività avvalendosi di tutte le altre informazioni disponibili.

UIF-Istruzioni_sulle_comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici_delle_Pubbliche_Amministrazioni

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