Appalti pubblici: Pubblicato il «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» del MISE (G.U. n. 83 del 10.4.2018).

Appalti pubblici: Pubblicato il «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» del MISE (G.U. n. 83 del 10.4.2018).

Nel Supplemento Ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 è stato pubblicato il decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministero dello sviluppo economico recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», che abroga il Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 e prevede gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 35, 93, 103 e 104, del Codice stesso.Il Decreto prevede espressamente che le anzidette garanzie possano essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti in solido e le relative modalità.
A fini di semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori devono presentare alle Stazioni appaltanti le sole schede tecniche, contenute nell’«Allegato B – Schede Tecniche» al decreto, debitamente compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente.
Le disposizioni del decreto si applicano ai settori ordinari.
Se, però, i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il decreto citato, l’applicazione di quest’ultimo è estesa anche ai settori speciali ed alle concessioni.
Il decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente al 25 aprile 2018, data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31

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