Appalti pubblici: Illegittimo il bando di gara se il prezzo a base d’asta viola i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva (TAR Campania, Napoli, sentenza 21 marzo 2018, n. 1770).

Appalti pubblici: Illegittimo il bando di gara se il prezzo a base d’asta viola i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva (TAR Campania, Napoli, sentenza 21 marzo 2018, n. 1770).

Con sentenza n. 1770 del 21.3.2018, la quinta sezione del TAR Campania (Napoli) ha annullato gli atti relativi ad una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di supporto alle attività di front office, back office e call center del CUP (centro unico di prenotazione) aziendale di una Asl campana. Il ricorso era patrocinato dal nostro Studio.

Uno dei profili più interessanti riguarda il nuovo obbligo di indicare nel bando il costo del lavoro.
Nello specifico il bando poneva un prezzo a base d’asta che violava i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva relativi al CCNL del settore più vicino, peraltro in un appalto di servizi nel quale la componente manodopera assume un ruolo predominante.
Il TAR campano ha accertato l’inferiorità del prezzo per ora lavorata applicato dalla Asl rispetto alla retribuzione oraria minima di cui al CCNL Ed in particolare ai minimi del livello contrattuale di minore retribuzione.
Secondo il TAR, la Stazione appaltante ha discrezionalità sulla scelta della CCNL applicabile per la determinazione del costo della manodopera, a patto che lo stesso sia coerente con l’oggetto dell’appalto. Nel caso in cui, pur in assenza di CCNL specifico, venga contestato il valore determinato nella lex specialis perché non rispettoso dei minimi tabellari del contratto collettivo applicabile in via residuale (Metalmeccanici), la Stazione Appaltante ha l’onere di provare che il calcolo sia corretto anche indicando il CCNL utilizzato come parametro[1].
L‘illegittima determinazione del costo del lavoro, inoltre, costituisce ad avviso del TAR partenopeo un ostacolo alla formulazione dell‘offerta che consente l‘immediata impugnazione della disciplina di gara.
Oltre a ciò il Giudice amministrativo ha accertato che il termine di presentazione delle offerte previsto nella lex specialis fosse inferiore a quello minimo previsto dall’art. 60, D.lgs. n. 50/2016 in assenza dei presupposti normativi legittimanti tale scelta. Le ipotesi derogatorie rispetto al termine di cui all’art. 60 D.lgs. 50/2016[2] devono essere previste espressamente nella lex specialis di gara ed in assenza dell’urgenza nel bandire la gara e di un avviso di preinformazione, non è consentito alla Stazione Appaltante ridurre i termini minimi di presentazione delle offerte (35 giorni).

TAR Campania, Napoli, 2018 n. 1770

[1] Inoltre si osserva che è pur vero che la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso sia coerente con l’oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato, sez. V, 1 marzo 2017 n. 932), e che i costi del lavoro, ai sensi dell’art. 30 comma 4 D.lgs. 50/2016, devono essere valutati in base a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, senza che debbano essere stabiliti i modi di individuazione dei contratti applicabili, m all’interno di questa indeterminatezza sottesa alla clausola sociale, il limite minimo alla discrezionalità dell’Amministrazione è la richiesta di calcolo del costo del lavoro in base ad un contratto collettivo di settore, quale esso sia, laddove secondo quanto dedotto da parte ricorrente e non efficacemente contestato dalla resistente A.S.L., nell’ipotesi di specie il costo del lavoro sarebbe comunque inferiore al livello contrattuale di minore retribuzione.

[2] La cogenza del disposto normativo suddetto è ravvisabile nell’esigenza di fissazione ex lege di una disciplina dei termini di ricezione delle offerte, rispondente per un verso all’esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle imprese al confronto concorrenziale, per altro verso ad un’esigenza di garanzia per le stesse stazioni appaltanti, mirando ad assicurare che le imprese concorrenti formulino le proprie offerte in modo ponderato.

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