Rating di legalità. L’AGCM avvia una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento. (Delibera AGCM n. 27060 del 7 marzo 2018).

Rating di legalità. L’AGCM avvia una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento. (Delibera AGCM n. 27060 del 7 marzo 2018).

La consultazione verterà su taluni aspetti relativi ai requisiti per l’attribuzione del rating e alla relativa attività di valutazione da parte dell’AGCM, nonché al procedimento per l’attribuzione del rating ed ai casi di annullamento dello stesso. Verranno infine concertati aspetti relativi agli obblighi informativi dell’AGCM, con particolare riguardo all’elenco delle imprese interessate tenuto dall’Autorità.

Nel documento sottoposto a consultazione l’AGCM propone quanto segue.
• Art. 2: Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità.
L’obbligo dichiarativo per le imprese individuali e collettive viene esteso anche ai provvedimenti relativi ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d. lgs. 81 del 2008.
Il divieto di rilasciare il rating di legalità, viene applicato anche alle imprese nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32 comma 10 del d. l. 90/2014. Per tutte le ipotesi descritte dalla norma (comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, commissariamento di cui all’art. 32, comma 1 e 10 del d.l. 90/2014), AGCM precisa che il divieto di ottenere il rating è circoscritto al periodo di efficacia del relativo provvedimento.
• Art. 3: Valutazione dei requisiti.
Tra le condizioni implementative del punteggio base, è inserita la previsione di clausole di mediazione nei contratti con i propri clienti, eliminando, invece, il riferimento ai “contratti tra imprese e consumatori”.
• Art. 5: Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità.
Semplificata la procedura per l’attribuzione del rating: AGCM è la sola Autorità preposta al procedimento, con l’eventuale ausilio dell’ANAC per le verifiche di sua competenza. È eliminata la Commissione Consultiva e l’intervento dei Ministeri della Giustizia e dell’Interno è previsto in via solo eventuale.
L’AGCM, e non più anche le altre istituzioni che partecipino alla Commissione consultiva in materia, può richiedere alle imprese, in qualsiasi momento, informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating, ed è tenuta, altresì, a trasmettere informazioni ed elementi all’ANAC, al fine di consentirle di effettuare i controlli di competenza e di formulare osservazioni. Eventualmente l’Autorità può avvalersi della collaborazione consultiva dei Ministeri dell’Interno e della Giustiza.
È previsto, altresì, un contradditorio endoprocedimentale sui motivi ostativi all’accoglimento della domanda da svolgersi con l’impresa che può, invero, presentare per iscritto le proprie osservazioni entro 15 giorni dalla relativa comunicazione.
• Art. 6: Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca.
Viene introdotta la distinzione tra revoca ed annullamento in relazione al momento in cui si sia verificata, in capo all’impresa, la carenza dei requisiti per l’attribuzione di cui all’art. 2.
La revoca segue alla perdita dei requisiti nelle more del procedimento o a dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di partecipazione di cui all’art. 2 rilasciate nella fase iniziale, mentre l’annullamento alla carenza di uno o più requisiti al momento della presentazione della richiesta.
Anche in questa fase è introdotta la previsione di un contraddittorio endo procedimentale con l’impresa sui motivi ostativi al mantenimento del rating, o che ne comportino la revoca o l’annullamento.
• Art. 7: Obblighi informativi
In caso di eventuali modifiche al punteggio dell’impresa, l’Autorità è tenuta ad aggiornare l’elenco di cui all’art. 8.
• Art. 8: Elenco delle imprese con rating di legalità.
L’elenco pubblicato sulla sezione del sito AGCM deve essere aggiornato anche con riferimento ai provvedimenti di annullamento del rating, che vi permarranno, assieme alle iscrizioni relative alla revoca, sino alla data di scadenza del provvedimento, ovvero, in ogni caso, per un periodo non superiore a sei mesi.
I soggetti interessati possono presentare le proprie valutazioni in merito al contenuto della bozza di revisione inviando una mail all’indirizzo consultazione.regolamentorating@agcm.it, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Delibera.

AGCM_Bozza di regolamento rating legalità

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