Pratiche commerciali scorrette: l’art. 20, co. 2°, del Codice del Consumo ha portata precettiva ma per la configurazione dell’illecito è necessario un vantaggio economico per il professionista (TAR Lazio, Sez. I, sentenza 2.3.2018, n. 2330).

Pratiche commerciali scorrette: l’art. 20, co. 2°, del Codice del Consumo ha portata precettiva ma per la configurazione dell’illecito è necessario un vantaggio economico per il professionista (TAR Lazio, Sez. I, sentenza 2.3.2018, n. 2330).

Il TAR Lazio pronunciandosi in tema di pratiche commerciali scorrette, dopo aver riconosciuto la natura precettiva dell’art. 20, 2° comma, del Codice del Consumo, ritiene indispensabile la sussistenza di un indebito vantaggio economico per il professionista ai fini della configurazione dell’illecito consumeristico.

La questione attiene il caso di una Società, leader nella vendita di biglietti per eventi, la quale si è vista destinataria di un provvedimento dell’AGCM con il quale l’Autorità, riscontrata la violazione dell’art. 20 comma 2 del Codice del Consumo, disponeva l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 1 milione di euro.

L’AGCM rilevava, nella specie, l’assenza di procedure, sia preventive che di controllo, atte ad impedire l’acquisto multiplo di biglietti ad opera di operatori secondari al fine di rivenderli a prezzi maggiorati. Riteneva, in particolare, che la mancata predisposizione di adeguati meccanismi di controllo avesse influenzato indebitamente le scelte economiche del consumatore medio, ponendolo tra l’alternativa di rinunciare ad assistere all’evento o a rivolgersi al “secondary ticketing” a costi decisamente più onerosi.

Il Giudice Amministrativo ha inteso in primo luogo rilevare la natura precettiva del disposto di cui all’art. 20, 2° comma del Codice del Consumo, in quanto norma di fattispecie. La disposizione, nel prescrivere il divieto di compiere pratiche commerciali sleali, configurerebbe quindi una clausola generale di carattere precettivo e non meramente introduttivo delle successive disposizioni di cui agli artt. 21 e ss. del Codice.

In tale prospettiva, viene ricondotta alla norma la funzione cristallizzare e sanzionare tutte le pratiche che incidono negativamente sulle scelte del consumatore medio, anche diverse da quelle definite come ingannevoli o aggressive.

Il principio sancito dal Giudice, inoltre, stante l’ampia nozione di pratica commerciale, è destinato a trovare applicazione non solo con riferimento alle condotte rivolte in maniera diretta al consumatore, ma anche a quelle che, seppur siano poste in esse nell’ambito di un rapporto tra professionisti, sono destinate ad incidere sul suo comportamento economico.

Il TAR in accoglimento del secondo motivo di ricorso, ha rilevato che le pratiche scorrette richiedono che vi sia un indebito vantaggio di carattere economico e commerciale per il professionista.

Alla luce della interpretazione precettiva dell’art. 20, difatti, per poter ritenere configurabile l’illecito consumeristico, non è sufficiente un atteggiamento negligente da parte del professionista, occorrendo anche l’ottenimento di una utilità economica da parte dello stesso.

Vantaggio economico che, secondo il Giudice, non è stato accertato né adeguatamente indagato dall’Autorità nel caso di specie.

TAR Lazio 2018 n. 2330

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