Commercio elettronico: la competenza territoriale in caso di prodotti contraffatti e commercializzati online (Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia d’impresa, Ord. del 14 settembre 2017).

Commercio elettronico: la competenza territoriale in caso di prodotti contraffatti e commercializzati online (Tribunale di Milano, Sez. specializzata in materia d’impresa, Ord. del 14 settembre 2017).

Secondo il Tribunale di Milano, nel caso di illecito consistente nella promozione e pubblicizzazione dei beni senza l’autorizzazione del titolare a mezzo di internet, la lesione del diritto della vittima avviene nel luogo di visualizzazione della promozione commerciale dei beni.
La questione oggetto della recente ordinanza del Tribunale ambrosiano trae origine da un procedimento cautelare con cui la società proprietaria del marchio “Mia Bag” (di seguito “Mia Bag”), dolendosi dell’illecita promozione e commercializzazione via web di molteplici prodotti del tutto somiglianti ai propri, a prezzi più bassi e attraverso il medesimo canale distributivo, chiedeva al predetto tribunale di inibire la commercializzazione e la pubblicizzazione di detti prodotti alla ocietà Little Bridge.
In accoglimento del ricorso della Mia Bag, con ordinanza del 21 giugno 2017, il giudice di prima fase ha inibito alla Little Bridge la commercializzazione e la pubblicazione anche a mezzo internet, di prodotti recanti segni in contraffazione con il marchio figurativo Mia Bag.
In data 6 luglio 2017, la Little Bridge ha proposto reclamo avverso l’ordinanza da ultimo citata, eccependo, in reiterazione di quanto già rilevato in prima fase, eccezione di incompetenza territoriale. A sostegno della propria tesi, la ricorrente richiama l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 1 marzo 2017, n. 5254, con cui la Suprema Corte, in materia di concorrenza sleale attuata mediante commercializzazione di modelli contraffatti mediante un sito web, statuiva che la competenza territoriale spetta al giudice nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi, da individuarsi o nel luogo di stabilimento dell’inserzionista ovvero, in alternativa, in quello in cui ha sede la società che gestisce il sito.
Pertanto, sulla falsariga dell’ordinanza da ultimo citata, a parere della ricorrente, il forum commissi delicti doveva essere individuato presso la sede dello stabilimento dell’inserzionista, luogo in cui sarebbe stato avviato il processo tecnico per la pubblicazione degli annunci commerciali oggetto di doglianza.
Nel respingere il ricorso presentato dalla Little Bridge, il Tribunale sottolinea che l’ordinanza citata dalla ricorrente non rileva nel caso de quo, poiché questa fa riferimento solo ai casi in cui la condotta lesiva si concretizzi “nella mera pubblicizzazione di prodotti sul web e non anche ai casi di concreta circolazione del bene a seguito di successivi atti di commercializzazione”.
Prosegue inoltre il Tribunale stabilendo che la competenza territoriale sussiste anche nel luogo in cui ha sede la titolare del diritto leso, essendo “il fatto illecito perpetrato a mezzo internet ed essendo la sede della ricorrente il luogo di divulgazione e percezione dell’illecito da parte del soggetto danneggiato, deponendo in tale senso una interpretazione conforme e coerente con quella adottata dalla Corte Giustizia in tema di competenza giurisdizionale ex art. 7.2. reg. CE 1215/2012 (già art 5 reg CE 44/2001)”.
Nel riportarsi a un orientamento conforme delle Sezioni Unite sul punto, il Tribunale afferma altresì che “il luogo in cui l’“evento dannoso è avvenuto o può avvenire” va interpretato nel senso che per tale luogo deve intendersi quello in cui è avvenuta la lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potrebbero verificarsi le conseguenze future di tale lesione”.
Conclude infine il Tribunale chiarendo che una diversa interpretazione dell’art. 7 del Regolamento UE 1215/2012 renderebbe eccessivamente onerosa l’individuazione del foro competente per la vittima dell’illecito, creando così un grave vulnus alle norme poste a tutela della libera concorrenza e del diritto industriale, nonché delle direttive europee vigenti in materia.
Ord_trib_milano

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